PAS anche per docenti di ruolo e senza servizio specifico: Consiglio di Stato conferma

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La CISL Scuola di Latina comunica che  con sentenza 4354/2015 del 18/09/2015 il Consiglio di Stato, confermando l’ammissione ai percorsi abilitanti speciali disposta con ordinanza cautelare, ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che “la questione dell’eliminazione del precariato” posta a fondamento del rigetto da parte del TAR del Lazio “non è comunque ostacolata dalla ammissione dei docenti di ruolo alla partecipazione ai percorsi di abilitazione speciale

La CISL Scuola di Latina comunica che  con sentenza 4354/2015 del 18/09/2015 il Consiglio di Stato, confermando l’ammissione ai percorsi abilitanti speciali disposta con ordinanza cautelare, ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che “la questione dell’eliminazione del precariato” posta a fondamento del rigetto da parte del TAR del Lazio “non è comunque ostacolata dalla ammissione dei docenti di ruolo alla partecipazione ai percorsi di abilitazione speciale

proseguendo " se scopo di tale partecipazione è il conseguimento di un’altra abilitazione e se in sede di mobilità professionale viene consentito a tali docenti di migliorare la propria posizione lavorativa, transitando da un ruolo ad un altro, mediante apposita richiesta, o ad altra classe di concorso. Conseguita, infatti, la nuova abilitazione, gli appellanti potrebbero aspirare unicamente a posti diversi da quelli destinati alle immissioni in ruolo a favore dei docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento”.

E d’altronde”, come sostenuto dinanzi ai Giudici d’Appello dall’Avv. Maria Rosaria Altieri, che ha patrocinato il ricorso per la Cisl Scuola di Latina, “la l. 169/09, art. 1, comma 4 quinques, stabilisce che “A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso”. Ne consegue che, in virtù della predetta norma limitativa, il personale di ruolo non è più inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento e tantomeno potrà esservi inserito al termine dei Percorsi Abilitanti Speciali. Pertanto, tali docenti resteranno comunque esclusi dalle Graduatorie ad Esaurimento e non potranno ottenere alcun “beneficio dell’inserimento in ruolo mediante l’applicazione di precedenti sistemi di reclutamento speciale”, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure”.

Quello che pare essere sfuggito al Tar del Lazio che con sentenza breve nel 2014 aveva rigettato le istanze degli attuali appellanti”, commenta l’Avv. Altieri, “è che in ogni caso, la finalità dell’eliminazione del precariato non viene contraddetta consentendo al personale di ruolo di partecipare ai PAS e conseguire così altra abilitazione che consenta in sede di mobilità professionale (e solo in tale sede) di migliorare la propria posizione lavorativa, passando ad altro ruolo o ad altra classe di concorso. Invero, il passaggio da un ruolo ad un altro, tramite domanda di mobilità professionale, non fa perdere alcun posto di lavoro, perché si libera un posto e se ne assegna un altro”.

E’ stato un percorso lungo e difficile che abbiamo percorso costantemente al fianco dei nostri iscritti” commenta il Prof. Maddalena, Segretario provinciale della Cisl Scuola di Latina, “perché abbiamo sempre ritenuto che i requisiti richiesti dal DDG 58/13 fossero palesemente discriminatori nei confronti dei docenti di ruolo della scuola statale, unici esclusi dai Percorsi Abilitanti Speciali, e che l’abilitazione conseguita in esito ai PAS non possa ledere le aspettative dei docenti precari, atteso che tale abilitazione può essere spesa dal personale di ruolo unicamente in sede di mobilità professionale”.

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