Parità scolastica scuole non statali: il riconoscimento non deve essere graduale

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Con la sentenza 725 del 10 febbraio 2016 il Tar Campania sentenzia che il riconoscimento della parità scolastica per le scuole non statali deve essere graduale.

Con la sentenza 725 del 10 febbraio 2016 il Tar Campania sentenzia che il riconoscimento della parità scolastica per le scuole non statali deve essere graduale.

La sentenza si basa sul ricorso di un istituto Tecnico cui era stato negato il riconoscimento della parità scolastica pr le classi II, III, IV e V pur avendo ottenuto tale riconoscimento per le classi prime.

Il ricorso notificato il 25 novembre 2015 si prefiggeva di impugnare il provvedimento con il quale la parità scolastica era stata riconosciuta soltanto alle classi prime e non alle successive. Tale provvedimento era fondato sulla virtù della completezza del corso di studio e che possa essere riconsciuta l’attivazione iniziale alla sola classe prima e solo gradatamente alle classi successive per gli anni successivi la prosecuzione della classe prima. La conseguenza è che la classe V possa avere attivata la parità scolastica soltanto al quinto anno decorrente la prima attivazione.




Secondo l’istituto ricorrente in questo modo si sono violate le norme sul giusto procedimento e per questo si è appellarto al TAR Campania.

Secondo il Tar Campania il ricorso va accolto perchè L'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), prevede, fra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici, «l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe».

Il Tar qindi conclude che “gli istituti privati, nel richiedere il riconoscimento della parità, possono alternativamente attivare l’intero e completo corso di studi, ovvero, eccezionalmente, richiedere esclusivamente l’attivazione della classe prima con graduale riconoscimento, per gli anni scolastici successivi, delle ulteriori classi mano mano che si formano.”

Il riconoscimento della parità alla sola prima classe, quindi, non trova alcun fondamento normativo ed è quindi illegittimo con conseguente annullamento del decreto impugnato nella parte in cui si nega il riconoscimento della parità scolastica alle classi successive alla prima.

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