Organico potenziato, se non si copriranno con la fase C i posti andranno persi

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L'organico potenziato è stato introdotto nella legge 107 della Riforma Renzi per permettere le oltre 100.000 immissioni in ruolo al di là delle cattedre di diritto.

L'organico potenziato è stato introdotto nella legge 107 della Riforma Renzi per permettere le oltre 100.000 immissioni in ruolo al di là delle cattedre di diritto.

Il potenziamento deve coprire 55.000 ruoli, già predisposti e suddivisi per regioni, in base alla  "popolazione  scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree  montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte  processo  immigratorio,  nonché  di  aree  caratterizzate  da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza  ulteriori  oneri  rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì  il  fabbisogno per progetti e  convenzioni  di  particolare  rilevanza  didattica  e culturale espresso da  reti  di  scuole  o  per  progetti  di  valore nazionale.  " (art. 95)

Dovrà essere richiesto dai collegi delle scuole, seguendo le indicazioni dei dirigenti scolastici, sulla base del potenziamento di alcune aree del pof. L'organico potenziato si occuperà "dell'organizzazione, della progettazione e del coordinamento,incluso il fabbisogno per i progetti  e  le  convenzioni  di  cui  al quarto periodo del comma 65." (Art. 68 della legge 107).

Le scuole potranno richiedere il potenziamento entro il mese di ottobre: gli USR predisporranno le nomine nelle scuole e i precari, che non avranno nel frattempo ottenuto alcun incarico a tempo determinato, potranno prendere servizio immediato nel loro ruolo. 

Per quest'anno scolastico 2015/6 l'organico di potenziamento potrà essere soltanto essere disponibile per i ruoli, in quanto l'art.95 recita " A decorrere  dall'anno   scolastico   2015/2016,   i   posti   per   il potenziamento non possono essere coperti con  personale  titolare  di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione  o assegnazione provvisoria".

Quindi copertura solo dei ruoli e non altra possibilità per quest'anno.

Successivamente l'organico potenziato potrà essere utilizzato per la mobilità straordinaria, in quanto deroga al vincolo triennale, per tutti i docenti tranne quelli assunti in fase 0 e A del piano di immissioni, che conservano la titolarità di cattedra nella loro provincia.

Recita così l'art. 108:" Per  l'anno  scolastico  2016/2017  è avviato   un   piano straordinario di mobilità territoriale e professionale  su  tutti  i posti  vacanti  dell'organico  dell'autonomia,  rivolto  ai   docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti  gli  ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo  triennale  di permanenza nella provincia, di cui all'articolo  399,  comma  3,  del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e successive modificazioni, per tutti i  posti  vacanti  e  disponibili inclusi quelli assegnati  in  via  provvisoria  nell'anno  scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma  96,  lettera  b),  assunti  ai sensi del comma 98, lettere b) e c)", incluso quindi i posti dell'organico del potenziamento e quindi non solo su posti comuni e di sostegno.

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