Organici ATA: illegittimi accantonamenti per Co.Co.Co

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Il TAR Lazio sede di Roma, con le sentenze n. 3329/2015 e n. 3300/2015, in sede di giudizio di ottemperanza, ha ancora una volta ribadito l’illegittimità degli accantonamenti dei posti dell’organico di diritto in favore di personale Co.Co.Co.

Il TAR Lazio sede di Roma, con le sentenze n. 3329/2015 e n. 3300/2015, in sede di giudizio di ottemperanza, ha ancora una volta ribadito l’illegittimità degli accantonamenti dei posti dell’organico di diritto in favore di personale Co.Co.Co.

In particolare, accogliendo totalmente le argomentazioni difensive proposte dal difensore dei ricorrenti, avv. Santina Franco, ha ordinato alle amministrazioni resistenti di dare completa esecuzione rispettivamente alle sentenze n. 6333/2012 e n. 7778/2013, con contestuale condanna delle stesse al pagamento delle spese del giudizio quantificate in € 4.500,00, addirittura discostandosi dalle statuizioni contenute nella precedente sentenza n. 5535 del 24.05.2014, emessa in sede di ottemperanza alla n. 7779 del 31.07.2013, riguardante analoga questione proposta dagli assistenti amministrativi della provincia di Palermo.

Mentre con tale statuizione, la sez. III bis del TAR romano dichiarava inammissibile la domanda di ottemperanza a causa del sopraggiungere dell’art. 50 comma 2 del d.l. 5/2012 convertito con modificazione con l. n.35/2012 – che, facendo salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), rendeva impraticabile l’esecuzione del giudicato sussistendo la conferma normativa dei disposti accantonamenti – al contrario, con le recenti sentenze n. 3329 e n. 3300 la medesima sezione, a distanza di qualche mese ha modificato il proprio orientamento, aderendo integralmente alla proposta interpretativa offerta dal difensore dei ricorrenti e affermando che la “sopravvenuta disposizione di cui all’art. 50, comma 2 del d.l. n. 5 del2012, non impedisce , nel mantenere le ridette percentuali recate dall’art. 4del d.P.R. n. 119 del 2009, di interpretarle nel senso della loro applicazione sui posti vacanti dell’organico e non sui posti di organico di diritto, gradualmente consentendo che vengano smaltite le graduatorie ad esaurimento del personale ATA in Sicilia.”

Tale interpretazione, inoltre, è stata considerata dal tribunale adito l’unica possibile, anche alla luce della sopraggiunta pronuncia della Corte di Giustizia Europea che con sentenza del 26 novembre 2014, n. C-22/13 – nel richiamare la direttiva 1999/70, che impedisce la proroga sine die di contratti a tempo determinato -ha escluso che la normativa nazionale “ sia conforme alla direttiva, in quanto non prevede nessuna altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato non solo per il personale docente, ma anche, come evidenziato, per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario”.

Grande è quindi la soddisfazione dei ricorrenti, a cui non resta che attendere che USR Sicilia – Ambito territoriale della provincia di Siracusa, – o in caso di inadempimento, il commissario ad acta nominato in sentenza nella persona del Prefetto di Siracusa o di un suo delegato – metta in atto tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione alle sentenza n. 6333/2012 e n. 7778/2013 – che rispettivamente annullavano i decreti relativi agli organici della ATA della provincia di Siracusa – affinchè venga esattamente rideterminato l’organico relativo, la cui legittimità non potrà più prescindere dal corretto computo della percentuale degli accantonamenti sui posti effettivamente vacanti e non più sull’organico di diritto, come del tutto arbitrariamente ed illegittimamente è stato fatto negli anni a danno esclusivo dei precari ATA della provincia di Siracusa.

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