Organici 2016/2017, nota MIUR. I posti di potenziamento coperti prima dai sovrannumerari

WhatsApp
Telegram

Il MIUR, con la nota n. 11729 del 29 aprile 2016,  ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale, concernente le dotazioni organiche del personale docente per il triennio 2016/19, che deve essere inviato, per la prescritta concertazione, al MEF e al Ministero per la Semplificazione e la Funzione Pubblica. 

Il MIUR, con la nota n. 11729 del 29 aprile 2016,  ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale, concernente le dotazioni organiche del personale docente per il triennio 2016/19, che deve essere inviato, per la prescritta concertazione, al MEF e al Ministero per la Semplificazione e la Funzione Pubblica. 

Lo schema di decreto, leggiamo nella nota, reca disposizioni relative appunto alle dotazioni organiche del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione in base alle diverse realtà provinciali e alle singole scuole.

L'organico triennale dell'autonomia è determinato tenendo conto del numero degli alunni dell'organico di fatto dell'a.s. 2015/16, dell'entità della popolazione scolastica riferita al periodo 2016/19 e all'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni.

Novità di quest'anno è presente un paragrafo dedicato ai posti di potenziamento, introdotti dalla legge n. 107/2015.

Per i posti dell'organico di potenziamento, si suggerisce di tener conto dei criteri seguiti per le immissioni in ruolo previsti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni per evitare situazioni di squilibrio nelle disponibilità delle diverse aree disciplinari. Prima di soddisfare le esigenze delle scuole, inoltre, è necessario considerare le situazioni di esubero non riassorbibili  in organico di diritto, facendo in modo che i soprannumerari restino nelle scuole di titolarità.

I posti di potenziamento, infine, possono essere utilizzati, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni abbinabili della stessa classe di concorso presente nella medesima scuola.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, le dotazioni organiche a livello nazionale sono per lo più confermate, quindi simili a quelle del 2015/16.

E' possibile effettuare compensazioni, nella misura del 10%, tra infanzia e primaria, qualora si registri una contrazione nella scuola primaria e un aumento delle domande d'iscrizione presso la scuola dell'infanzia.

Quanto alla scuola primaria, si ricorda che l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario a 27 ore settimanali, mentre il modello del tempo scuola definito in 24 ore si può attivare solo se si hanno richieste tali da costituire una classe.  Tutto invariato riguardo al tempo pieno (40 ore).

E' possibile costituire posti tramite spezzoni orario nell'ambito della stessa scuola.

Confermati nella scuola secondaria di primo grado i due modelli orario: tempo scuola ordinario (30 ore) e tempo prolungato (36 ore elevabili a 40). Si ribadisce di evitare di formare cattedre con sole ore di approfondimento nelle materie letterarie.

Nella scuola secondaria di II grado, si evidenzia che, in attesa della revisione delle anagrafi del personale docente e dei piani di studio ai sensi del DPR 19/2016, gli organici dei diversi indirizzi presenti nella medesima istituzione scolastica restano distinti, eccetto la definizione delle attività di potenziamento. Conseguentemente, le classi prime si determinano distintamente per ogni indirizzo.

Nei Licei musicali si possono attivare classi prime in numero pari a quelle del corrente anno scolastico, mentre i licei sportivi non ne possono attivare e proseguono il corso attivato quest'anno.

Per quanto riguarda i posti di sostegno, si ricorda che la Corte Costituzionale con sentenza n. 80/2010 ha abrogato la disposizione che fissava un tetto massimo di posti  e quella relativa al raggiungimento del rapporto a livello nazionale di un docente per due alunni. Per tale ragione, leggiamo nella nota, e considerato che i posti in deroga non rientrano nell'organico di diritto, saranno fornite ulteriori indicazioni.

Si invita a prestare attenzione, nella costituzione di classi prime con alunni disabili, a non superare il numero di 22 alunni per classe e si ricorda l'unificazione delle aree nella scuola secondaria di II grado, in base alla quale avverrà la mobilità del personale docente.

Nella nota, si forniscono ulteriori indicazioni relative a: posti di geografia economica (quadri orari di tecnici e professionali integrati nel primo biennio da un'ora di geografia economica, laddove non sia previsto l'insegnamento di geografia); opzioni (attivabili dal terzo anno negli istituti tecnici e professionali, secondo il numero complessivo degli iscritti a prescindere dalla distribuzione nei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni); quota riservata all'autonomia ( da attivare evitando esuberi, tenendo conto della proiezione quinquennale nella scuole di II grado); percorsi di Istruzione e formazione professionale; istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (le dotazioni organiche dei corsi di primo e secondo livello restano le stesse di quelle del corrente anno scolastico); scuola con insegnamento in lingua slovena; Istituzioni educative; scuole presso ospedali.

Avevamo già riportato qui sui numeri complessivi dell'organico di diritto presenti nella bozza di decreto interministeriale:

  • 601.126  posti comuni;
  • 48.812 posti di potenziamento;
  • 96.480 posti di sostegno.

La nota

In allegato i posti suddivisi per tipologia (comune, sostegno e potenziamento) e regione

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri