Organici 2016/17, adeguamento alle situazioni di fatto. La nota Miur

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Il 22 luglio u.s., il Miur ha pubblicato l'annuale nota volta a fornire indicazioni agli UU.SS.RR. per l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, adeguamento che è stato già oggetto di informativa sindacale, nel corso della quale l'amministrazione ha comunicato i posti istituiti che, come abbiamo prontamente riferito, sono 1.192 in meno rispetto allo scorso anno scolastico. 

Il 22 luglio u.s., il Miur ha pubblicato l'annuale nota volta a fornire indicazioni agli UU.SS.RR. per l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, adeguamento che è stato già oggetto di informativa sindacale, nel corso della quale l'amministrazione ha comunicato i posti istituiti che, come abbiamo prontamente riferito, sono 1.192 in meno rispetto allo scorso anno scolastico. 

Nella nota si ricorda, innanzitutto, che il decreto interministeriale concernente l'istituzione dei suddetti posti è attualmente in fase di registrazione e che  tali posti sono già stati comunicato agli UU.SS.RR. con apposita nota del 21 luglio u.s.

I posti istituiti ai sensi del suddetto decreto, previsto dal comma 69 della legge n. 107/2015, non sono disponibili per le operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo, ma sono destinati alla mobilità annuale e agli incarichi a tempo determinato.

Si evidenzia che l'adeguamento alle situazioni di fatto:

  • dovrà avvenire in modo tale che i docenti in esubero trovino piena utilizzazione;
  • dovrà tener conto della possibilità, ai sensi del comma 7 lettera n) dell’art. 1 della legge 107/15, che i dirigenti autorizzino lo sdoppiamento di classi o dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi di studenti;
  • potrà determinare l'accorpamento di classi qualora il  numero  degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico dell'’autonomia, risulti inferiore a quello preventivato, non giustificando tutte le classi autorizzate.

Le eventuali proposte di variazione del numero delle classi devono essere effettuate tenendo conto di possibili incrementi del numero di alunni superiori a 31 unità per classe e considerando al riguardo anche le situazioni relative al recupero dei debiti formativi.

L'incremento del numero delle classi non modificherà la composizione delle cattedre, ma potrà permettere ai docenti titolari di una COE di completare l'orario di cattedra nella scuola di titolarità, qualora nella medesima si creino un numero di ore curricolari pari a quelle svolte nella scuola di completamento.

Gli spezzoni orario derivanti dall'autorizzazione di nuove classi, insieme agli spezzoni derivanti dall'organico dell'autonomia e dalla concessione di part-time, concorrono alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, per le operazioni consentite sui posti dell'organico di fatto.

Gli spezzoni pari o inferiori a sei ore sono attribuiti prioritariamente ai docenti in servizio nell'istituto in cui si verifica la disponibilità e sono retribuiti sino al 30/06; in subordine vengono assegnati a supplenza dall'a graduatorie d'istituto. 

Non sono previsti sdoppiamenti o accorpamenti dopo il 15 settembre.

Dopo le suddette indicazioni di carattere generale, la nota Miur fornisce indicazioni specifiche per i diversi posti, ordini e gradi d'istruzione, come di seguito riportato.

Scuola dell'Infanzia

L'incremento del numero degli alunni, non essendo la scuola dell'infanzia a carattere obbligatorio, non determina un aumento del numero delle sezioni definito nell'organico dell'autonomia.

Ai docenti dell'infanzia è possibile concedere il part-time per 12 o 13 ore, in base alla definizione dell’offerta formativa e della configurazione delle sezioni.

Scuola primaria

L'adeguamento alle situazioni di fatto riguarda le sole ore frontali rapportate a 22 ore settimanali. Per gli spezzoni da 1 a 11 ore si deve aggiungere un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore se ne devono aggiungere 2.

Le ore di programmazione, nel caso di posti derivanti dalla somma di più spezzoni, vengono assegnate alla sede con il maggior numero di ore.

Scuola secondaria di I grado

Tutte le cattedre devono essere costituite da 18 ore di insegnamento.

Per quanto riguarda le cattedre di Italiano/Storia/Geografia, a ciascuna sono attribuite 9 ore ed è compito dell'istituzione scolastica decidere quante ore sono da destinare a ciascuna delle tre discipline.

L’ora di approfondimento di materie letterarie, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A – italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Non è consentita la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie. 

Scuola secondaria di II grado

Le classi terza, leggiamo nella nota, vanno rideterminate sulla base dei parametri del D.P.R. 81/09 tenendo conto del numero complessivo degli studenti presenti nell’autonomia scolastica.

Non sono consentiti sdoppiamenti d classi nei licei musicali e sportivi con risorse aggiuntive all'organico dell'autonomia.

Sempre riguardo ai licei musicali, si ricorda che i posti istituiti nell'organico di fatto a.s. 2016/17 sono comprensivi dei posti presso i licei musicali e coreutici statali per l’insegnamento dello strumento musicale, teoria analisi e composizione e di tecnologia musicale, in attesa della definitiva applicazione del DPR n. 19/2016.

Posti di sostegno

Per i posti di sostegno non sono previsti adeguamenti, eccetto le deroghe che si renderanno necessarie in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010. Si ricorda che tali vanno assegnati previa verifica della presenza effettiva degli alunni, della regolarità della documentazione richiesta con particolare riferimento alla diagnosi funzionale e al P.E.I. elaborato dal G.L.H .O. e della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza.

La nota

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