Ore eccedenti pari o inferiori a 6 ore solo a insegnanti della scuola secondaria

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La Corte dei Conti del Piemonte del Piemonte, con deliberazione n. 50/2014, ha confermato l'interpretazione di OS.it sull'attribuzione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore esclusivamente agli insegnanti della scuola secondaria.

La Corte dei Conti del Piemonte del Piemonte, con deliberazione n. 50/2014, ha confermato l'interpretazione di OS.it sull'attribuzione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore esclusivamente agli insegnanti della scuola secondaria.

La questione,  da noi già segnalata il 13 maggio 2014, che apparentemente sembra riguardare solo l'assegnazione delle ore alternative alla religione cattolica, deve essere invece estensibile in via generale all'assegnazione delle ore in eccedenza per tutto l'anno ai docenti che abbiamo già un orario intero di 24 o 25 ore (docenti della scuola primaria o dell'infanzia), così come confermato anche dalle Indicazioni operative recentemente pubblicate dall'USR Veneto "Per quanto riguarda la possibilità di attribuire ore eccedenti a docenti di scuola dell'infanzia e scuola primaria […] si precisa che la Corte dei Conti ha negato tale possibilità.

Pertanto tali docenti, se ad orario completo, non dovranno essere tenuti in considerazione per l'assegnazione di ore alternative all'insegnamento della religione cattolica"

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La Corte sottolinea come ai sensi dell'articolo 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 l'orario di lavoro è articolato in modo differente nei vari gradi scolastici, determinandosi in 24 ore settimanali (22 ore di insegnamento più 2 dedicate alla programmazione scolastica) per i docenti della scuola primaria.

Ciò posto, se si parte dal presupposto della sussistenza di tali limiti per le eccedenze di orario (id est, per le ore eccedenti l'orario d'obbligo dei docenti di scuola primaria pari a 24 ore settimanali), costituisce una conseguenza logico deduttiva affermare che  il limite delle “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo” riferito all'attribuzione delle ore o frazioni di ore inferiori a 6 (come nella fattispecie in esame) non può essere inteso nel senso di ulteriori 24 ore settimanali rispetto alle stesse 24 d'obbligo.

Alla luce delle superiori considerazioni, appare ragionevole ritenere  che l'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 giugno 2007 e la circolare MIUR 1878 del 31 agosto 2013, laddove prevedono il limite delle “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo”, intendano escludere la possibilità di superare, nell'assegnazione delle  ore o frazioni di ore fino a 6, le complessive 24 ore settimanali. Tali  ore, pertanto, potrebbero essere assegnate come ore eccedenti solo nelle scuole secondarie, dove l'orario d'obbligo è di 18 ore settimanali (attribuendo fino ad un massimo di 6 ore si arriverebbe al limite delle  24 settimanali). 9 Di contro, tale possibilità risulterebbe preclusa nelle scuole primarie laddove l'orario d'obbligo è già fissato in 24 ore  settimanali: in tali casi, sarà necessario percorrere le altre opzioni offerte dalla disciplina di conferimento delle supplenze, secondo l'ordine imposto dalla medesima.

Sull'argomento in effetti eravamo stati pionieri, poichè nella nostra rubrica di consulenza www.chiediloalalla.orizzontescuola.it fornivamo questa interpretazione già nel 2013.

Segnaliamo la guida Oltre le 18 ore. La possibilità per i docenti della scuola secondaria di accettare ore aggiuntive e il Vademecum supplenze

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