Obbligo di reperibilità durante le ferie: la richiesta di indicare il proprio recapito è illegittima

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Con la sentenza n. 27057 del 3 dicembre 2013 la Corte di Cassazione dichiara illegittima la richiesta da parte dell’Amministrazione di indicare un recapito durante le ferie estive.

Con la sentenza n. 27057 del 3 dicembre 2013 la Corte di Cassazione dichiara illegittima la richiesta da parte dell’Amministrazione di indicare un recapito durante le ferie estive.

L’Amministrazione ha sempre preteso dai suoi dipendenti un recapito durante le ferie per poter inviare eventuali revoche delle ferie.

Il fatto: un lavoratore di un ente locale è stato licenziato per non aver ripreso servizio dopo la revoca delle ferie da parte del datore di lavoro pubblico. Il dipendente lamentava il fatto di non aver ricevuto tale comunicazione poiché era fuori in ferie. Per l’Amministrazione, però, il dipendente, secondo quello che prevede il contratto nella parte relativa ai doveri del dipendente, avrebbe dovuto comunicare all’Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea nonche’ ogni successivo mutamento delle stesse”. Il dipendente in ferie, quindi, avrebbe dovuto comunicare all’Amministrazione la dimora temporanea in cui trascorreva le proprie ferie.




Secondo la Corte di Cassazione questa richiesta dell’obbligatorietà di comunicazione del proprio recapito durante le ferie è illegittima poiché  il diritto del datore di lavoro di conoscere il luogo in cui inviare comunicazioni al dipendente viola le esigenze di privacy durante il godimento delle ferie.

La Corte Costituzionale ha quindi stabilito che il lavoratore non è tenuto alla reperibilità durante le ferie (tranne nel caso insorga malattia durante il godimento delle ferie stesse). Secondo i giudici, quindi, il lavoratore è libero di trascorrere le proprie ferie nel modo che più gli aggrada poiché la reperibilità è un obbligo disciplinato dal contratto nazionale del lavoratore in servizio, non del lavoratore in ferie.

Ed inoltre stabilisce che “"Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, che nulla dice circa le modalita' con cui l'interruzione o la sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata, deve anzi evidenziarsi che questa Corte, pur avendo affermato il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, ha al contempo ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso”.

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