Novità supplenze 2013: in arrivo i soldi e la procedura per il pagamento tramite cedolino su Noi PA

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Lalla – Con la nota del 17 dicembre 2012 il Miur dispone le annuali istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale. Novità per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, che a partire dal 1° gennaio 2013 avverrà con cedolino unico attraverso Noi PA. La nuova procedura riguarda anche i contratti di supplenza stipulati a dicembre 2012. Le istruzioni per le segreterie

Lalla – Con la nota del 17 dicembre 2012 il Miur dispone le annuali istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale. Novità per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, che a partire dal 1° gennaio 2013 avverrà con cedolino unico attraverso Noi PA. La nuova procedura riguarda anche i contratti di supplenza stipulati a dicembre 2012. Le istruzioni per le segreterie

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di euro PA13QUOTASUPPLENZE, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro PA13QUOTASUPPLENZE non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole illustrate al successivo paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”.

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE – GESTIONE TRAMITE CEDOLINO UNICO

L’articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all’articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione.

Alla norma si darà attuazione in modo progressivo:
● le scuole dovranno produrre i modelli CUD e 770 relativi i compensi pagati direttamente e quindi in particolare i modelli del 2013 relativi l’anno 2012. I modelli CUD e 770 riferiti ai compensi pagati dal Service NoiPA, ivi inclusi quelli ai supplenti brevi e saltuari per gli anni 2013 e successivi, saranno invece prodotti dal medesimo NoiPA;
● durante l’e.f. 2013 le istituzioni scolastiche ed educative dovranno comunicare mensilmente a NoiPA i compensi delle supplenze brevi al lordo dipendente, tenuto conto del servizio effettivamente prestato e delle eventuali trattenute per assenze. NoiPA provvederà ad erogare il netto, l’IRPEF, gli oneri e le ritenute a carico del lavoratore sulla base delle comunicazioni effettuate dalle istituzioni. NoiPA liquiderà altresì gli oneri a carico del datore
di lavoro nonché l’IRAP, provvedendo al relativo pagamento e agli adempimenti relativi alle comunicazioni mensili agli enti previdenziali;
● a decorrere dall’e.f. 2014 NoiPA, una volta approntati i necessari sistemi informativi in collaborazione con questo Ministero, oltre a curare quanto sopra elencato provvederà direttamente alla fase di liquidazione dei compensi per supplenze brevi, basandosi sui contratti di servizio comunicati dalle istituzioni e sulle dichiarazioni di prestato servizio.

A decorrere dal 2013 nel bilancio delle istituzioni non dovrà più essere iscritta una previsione di entrata o di spesa per gli stipendi ai supplenti brevi e saltuari. Rimarranno naturalmente iscritti in bilancio gli eventuali residui riferiti agli ee.ff. 2012 e precedenti, salvo quanto sotto specificato. All’inizio del prossimo esercizio finanziario, questa Direzione esaminerà gli impegni di spesa relativi l’e.f. 2012 iscritti nei bilanci di ciascuna istituzione scolastica ed educativa, al fine di regolare eventuali somme non coperte dalle assegnazioni già disposte nel corso del 2012 sulla base degli impegni sino al mese di novembre. Al riguardo, ciascuna istituzione dovrà:
● iscrivere nel bilancio 2012 gli impegni corrispondenti ai contratti perfezionati, per la parte afferente l’e.f. 2012, inclusi quelli relativi il mese di dicembre. Naturalmente non dovranno essere iscritti impegni per la parte dei contratti relativa periodi successivi al 31 dicembre del citato anno;
● trasmettere al Ministero, entro il termine del 5 gennaio, il rendiconto progetti/attività (modello I) relativo al mese di dicembre 2012. Si raccomanda di trasmettere il modello I per il mese di dicembre anche qualora non si sia già provveduto all’approvazione del conto consuntivo. Sarà sempre possibile reinviare il modello in seguito, qualora occorra modificarlo, col supporto del referente regionale per la sicurezza informatica;
● attendere che il Ministero comunichi, ad inizio 2013, la somma, quota parte dell’impegnato sino a dicembre 2012, che risulta non coperta dalle assegnazioni disposte nel corso dello stesso anno. Tale somma, che tipicamente riguarderà i contratti sottoscritti nel mese di dicembre, sarà oggetto di apposita assegnazione integrativa di quella di cui al paragrafo “Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie”, per consentire il pagamento nel corso del 2013 a mezzo del sistema NoiPA come di seguito descritto. La medesima nota darà istruzioni circa le eventuali conseguenti rettifiche alle scritture contabili da apportare agli impegni per supplenze iscritti nell’e.f. 2012.

Quanto dovuto ai supplenti brevi per contratti e periodi afferenti l’e.f. 2013 e successivi sarà pagato esclusivamente mediante la nuova modalità.

I contratti di supplenza dovranno essere “inseriti” sul sistema informativo SIDI, al fine di consentire a questa Direzione di avere conoscenza del fabbisogno finanziario di ciascuna scuola. Detto adempimento è necessario per poter provvedere all’assegnazione delle somme occorrenti per il pagamento, a cura di NoiPA, dei contratti medesimi. Si raccomanda in particolare di inserire sul sistema SIDI, qualora non si sia già provveduto, anche i contratti che pur iniziando nel 2012 terminino nel 2013. La Direzione generale per il personale scolastico diramerà a breve istruzioni circa i contratti in parola e le modalità di inserimento sul SIDI.

Questa Direzione esaminerà i contratti inseriti sul SIDI dalle istituzioni, al fine di stimare il fabbisogno finanziario di ciascuna scuola e provvedere periodicamente alle occorrenti assegnazioni finanziarie. Tali assegnazioni saranno, come di consueto, comunicate alle scuole, che potranno quindi conoscere l’ammontare della risorsa finanziaria su cui fare affidamento per le richieste a NoiPA di pagamento. Tale ammontare sarà anche consultabile tramite apposite funzioni del sistema NoiPA. Nel caso in cui i contratti stipulati ed inseriti al SIDI prevedano una spesa molto alta in rapporto alle dimensioni della scuola potranno essere disposti controlli a cura di questo Ministero, ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012, eventualmente anche avvalendosi dei revisori dei conti

Una volta al mese e comunque al termine di ogni contratto le scuole dovranno comunicare a NoiPA la liquidazione, cioè il calcolo di quanto effettivamente spettante in funzione del servizio prestato dal singolo supplente breve e saltuario, al netto delle eventuali riduzioni e trattenute per assenze ed al lordo dei ratei di tredicesima maturati.

Le liquidazioni così comunicate dovranno essere oggetto di una convalida da parte sia del dirigente scolastico che del DSGA (cfr. articolo 12 comma 1 DI del 44/2001). Una volta convalidate saranno messe in pagamento da NoiPA sul primo cedolino di stipendio utile, secondo il calendario comune anche ai pagamenti delle spettanze accessorie. La liquidazione dovrà essere comunicata al lordo dipendente per ciascun contratto e ciascuna
delle voci componenti il cedolino. NoiPA verificherà che quanto comunicato non superi il valore tabellare previsto per la qualifica, rapportato al periodo di servizio.

Le funzioni offerte da NoiPA consentiranno di comunicare allo stesso, per ciascun contratto di servizio, la liquidazione effettuata dalle singole scuole per i seguenti emolumenti:

  • stipendio base esclusa l’indennità integrativa speciale conglobata

o è liquidato, per ciascun contratto, in proporzione al servizio prestato, ai sensi dell’art. 40 comma 3 del CCNL 27 novembre 2011. In particolare, “qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica”.

Ciò significa, ad es., che i giorni in cui il calendario scolastico regionale non prevede lo svolgimento delle lezioni sono compresi nel contratto e retribuiti purché il contratto stesso abbia inizio almeno sette giorni prima e
termini almeno sette giorni dopo il periodo di sospensione. La domenica e le altre festività sono pagate, invece, purché il contratto le comprenda nella sua durata o qualora siano contigue al periodo di vigenza del contratto e questo comprenda al suo interno tutto l’orario settimanale ordinario proprio del contratto medesimo. La liquidazione della domenica e delle altre festività eventualmente spettanti è rimessa alla scuola che ha stipulato col diretto interessato il contratto che termina il sabato o il giorno immediatamente precedente la specifica festività;

  • tredicesima

o ogni mese, per ciascun contratto, le scuole dovranno provvedere a comunicare anche la liquidazione della tredicesima maturata nel corso del mese stesso. La liquidazione dovrà essere effettuata (cfr. la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1999, n. 244) moltiplicando il valore lordo degli assegni che maturano tredicesima per i giorni di servizio validi ai fini della tredicesima mensilità compresi nel mese e dividendo per 360.

I giorni di servizio sono computati come da punto precedente. Non trovano applicazione, quindi, né la regola usata per il personale di ruolo o supplente annuale/sino al termine dei dodicesimi per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni, né quella del rapporto a 365 giorni;

  • indennità integrativa speciale conglobata
  • indennità di vacanza contrattuale
  • ore eccedenti quelle settimanali d’obbligo, utilizzate per offerta formativa prevista negli ordinamenti (cd. ore eccedenti “strutturali” o “contrattuali”)

o l’assegno è dovuto ai supplenti brevi che sostituiscono docenti il cui contratto prevede ore eccedenti le settimanali d’obbligo. L’INPDAP, con note n. 8 del 29/4/2003 e n. 32 del 2/7/2003 stabilisce che il corrispettivo riconosciuto per le ore di cui trattasi è considerato ai fini della quota di pensione e della buonuscita, purché le ore in questione siano eseguite a seguito “di un preciso obbligo istituzionale”. Questa condizione è soddisfatta nel caso dei supplenti brevi e saltuari che sostituiscono dipendenti che già percepivano l’assegno relativo le ore eccedenti cd. “strutturali” o “contrattuali”; o si rammenta che le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e per l’avviamento alla pratica sportiva, incluse le somme pagate ai coordinatori dei relativi progetti, debbono invece essere liquidate e pagate a valere sulle disponibilità assegnate per i compensi accessori al personale e che quindi non dovranno essere oggetto di segnalazione per il pagamento a valere sulle assegnazioni per supplenze brevi e saltuarie (cfr. paragrafo “Assegnazione per gli istituti contrattuali”);

  • assegno per il nucleo familiare

o l’assegno è da liquidare dalle singole istituzioni scolastiche in rapporto ai giorni di servizio, per consentire il cumulo delle liquidazioni nel caso che lo stesso soggetto abbia rapporti di servizio con più scuole nell’arco del mese;

Si rammenta infine che sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari. Infatti la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 40 comma 9 della legge 449/1997:

NoiPA consentirà inoltre di comunicare la liquidazione per l’eventuale assegno alimentare.

Tutte le liquidazioni comunicate dalle scuole a NoiPA dovranno essere al netto delle trattenute da operare per eventuali giorni di assenza o sciopero. Si ribadisce che si dovrà liquidare anche il rateo di tredicesima maturato nel mese.

Le ritenute erariali saranno liquidate ed applicate a cura di NoiPA, operando la proiezione della base imponibile su nove mesi come da Circolare Ministeriale 14 ottobre 1999, n. 244. Lo stesso NoiPA applicherà le detrazioni per carichi di famiglia in base alle dichiarazioni che ciascun supplente breve farà in autonomia circa il proprio stato familiare, avvalendosi delle apposite funzioni self-service disponibili sul portale noipa.mef.gov.it. Le detrazioni da lavoro dipendente saranno computate da NoiPA.

Si ritiene utile informare che la ritenuta dello 0,35% relativa il fondo credito sarà liquidata da NoiPA sull’imponibile previdenziale senza maggiorazione del 18% e quindi in maniera identica alla liquidazione già adottata per il personale scolastico di ruolo e supplente annuale o sino al termine delle attività.

Con successiva nota questa Direzione, d’intesa con NoiPA e i competenti ispettorati del MEF, provvederà a fornire ulteriori informazioni circa il processo da seguire per il pagamento dei supplenti brevi e saltuari nonché le modalità operative per l’utilizzo delle funzioni offerte da NoiPA.

Gli Uffici Scolastici Regionali assicureranno il supporto di primo livello alle istituzioni scolastiche ed educative in merito all’utilizzo degli applicativi resi disponibili da NoiPA, come già avviene per il pagamento dei compensi accessori.

La Direzione generale per il personale scolastico diffonderà, con propria nota, gli schemi di contratto di lavoro da utilizzare per i supplenti brevi e saltuari.

La nota

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile