Nota su supplenze assenze docenti primo giorno e collaboratori scolastici primi sette giorni: sindacati delusi

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Il commento dei sindacati alla nota Miur del 30 settembre 2015 è di delusione, ci si aspettava di più.

Il commento dei sindacati alla nota Miur del 30 settembre 2015 è di delusione, ci si aspettava di più.

La nota – afferma la CISL – diversamente da quanto ci si attendeva e sarebbe stato necessario, non fa sufficiente chiarezza riguardo alle sostituzioni del personale docente, in quanto si limita a richiamare le esigenze di tutela e garanzia del diritto allo studio (peraltro richiamando impropriamente il comma 333 della legge, che fa in realtà riferimento all'"offerta formativa"), e rimanda alla possibilità di utilizzo, per tali sostituzioni, dell'organico del potenziamento, che tuttavia verrà assegnato alle scuole non prima del mese di novembre.

Quanto ai collaboratori scolastici, oltre a ribadire ossessivamente la responsabilità esclusiva dei dirigenti scolastici, l'unica “apertura” da parte dell'Amministrazione riguarda la possibilità di assumere supplenti esclusivamente nei casi in cui vi sia la certezza che non è possibile assicurare altrimenti le condizioni minime di funzionamento del servizio e di fruizione del diritto allo studio.

Grave la più totale indisponibilità a concedere la benché minima flessibilità rispetto ai vincoli posti dalla legge per la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici. Una circolare molto deludente, quindi, nella quale risultano ampiamente smentite le aspettative suscitate nel corso dell'incontro nell'incontro del 23 settembre scorso, nel quale l'Amministrazione, diversamente da quanto oggi si riscontra, si era detta disponibile a tenere nella dovuta considerazione le richieste sostenute dalla Cisl Scuola e dalle altre organizzazioni sindacali.

La UIL sottolinea che in particolare, per il personale docente, la legge consente uno spiraglio in quanto, mentre vieta di conferire supplenze per il primo giorno di assenza dall'altra, impone la garanzia dell'offerta formativa, che solo nell'ambito della scuola dell'autonomia può essere verificata, consentendo ai dirigente scolastici di nominare in caso di necessità.

Per il personale Ata , la legge fa divieto di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza e non ricorda l'analoga esigenza di garanzia dell'offerta formativa, per cui la nota ministeriale insistendo sulla responsabilità del dirigente scolastico, non fa che scaricare sui dirigenti responsabilità organizzative.

Un primo risultato – fa eco la FCL CGIL – che tuttavia non ci soddisfa pienamente, dal momento che permane di fatto il blocco  sulla chiamata dei supplenti assistenti amministrativi e tecnici .

La nota 30 settembre 2015 del Miur

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