Non si rescinde contratto del supplente per rientro anticipato del titolare. Sentenza conferma interpretazione di OS.it

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Sentenza del Giudice del Lavoro di Campobasso per un insegnante precario al quale era stato rescisso il contratto in seguito al rientro anticipato del titolare. Tutela da parte della FLC CGIL Molise.

Sentenza del Giudice del Lavoro di Campobasso per un insegnante precario al quale era stato rescisso il contratto in seguito al rientro anticipato del titolare. Tutela da parte della FLC CGIL Molise.

Purtroppo la sentenza arriva due anni dopo l'accaduto. La FLC CGIL Molise aveva immediatamente presentato motivata diffida, con la quale si richiamavano tutte le norme in questione, onde evitare un inutile contenzioso, ma il lavoratore è stato costretto a produrre ricorso e la sentenza ha condannato l’Amministrazione al risarcimento dei danni nei confronti della lavoratrice con condanna alle spese da parte dell’Amministrazioni.

"Uno spreco di risorse pubbliche – comunica la sede territoriale del sindacato – per le quali valuteremo la possibilità di richiedere che ai responsabili sia addebitato il danno erariale"

Il Giudice del lavoro di Campobasso, infatti, ha confermato con la sentenza n.277 del 22/09/2014 che "non è possibile rescindere il contratto di lavoro a tempo determinato del lavoratore precario in caso di rientro anticipato del titolare".

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Tale principio, ribadito anche dall’ARAN con un recente orientamento applicativo è stato richiamato dal Giudice nella suindicata sentenza, in cui, tra l’altro, si chiarisce che “nel contratto stipulato dalla ricorrente è indicata la data di inizio e di fine della supplenze e, relativamente alle condizioni risolutive, il contratto rinvia al CCNL ed alle norme da esso richiamate o con esso compatibili”.

Un argomento di cui spesso il consulente Paolo Pizzo si è occupato per Orizzonte Scuola già nel 2012 Supplenze docenti: non si può revocare il contratto per “rientro anticipato del titolare” o trasferimento o ritiro dell'allievo disabile cui ha poi fatto seguito l'orientamento dell'ARAN. Un orientamento che ci ha permesso di guidare insegnanti e segreterie scolastiche nella rubrica di consulenza www.chiediloalalla.orizzontescuola.it

Congratulazioni dunque alla FLC CGIL del Molise per il successo ottenuto. La sentenza infatti sancisce l'impossibilità dell'Amministrazione di risolvere anticipatamente la supplenza per cause non imputabili al lavoratore o comunque non normate dal contratto di lavoro o dal CCNL di categoria.

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