Neoimmessi in ruolo sono tutti docenti abilitati. Quanto costano allo Stato le 50 ore di formazione dell’anno di prova?

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Interrogazione a risposta scritta presentata da Marco Brugnerotto

Interrogazione a risposta scritta presentata da Marco Brugnerotto

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: 

le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams, hanno presentato ricorso al Tar Lazio nei confronti del decreto ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015 relativo al periodo di prova e formazione del personale docente neo assunto; un provvedimento applicativo della legge n. 107 del 2015, rispetto al quale fin dalla sua adozione i sindacati hanno contestato evidenti forzature ed effetti di retroattività inaccettabili, nonché invasioni di campo sulle prerogative contrattuali in materia di organizzazione del lavoro; 

come si legge nel comunicato unitario divulgato in data 12 gennaio 2016, «il provvedimento include infatti tra i destinatari del periodo di formazione anche i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo, nonostante si tratti di insegnanti già titolari di contratto a tempo indeterminato, che hanno già effettuato l'anno di prova e formazione all'atto della loro originaria immissione in ruolo; inoltre la disciplina riguardante la mobilità dei docenti, compresa quella professionale, è riservata per espressa previsione dei DD.Lgss. n. 165/2001 e n. 297/1994 alla contrattazione collettiva e pertanto non può soggiacere a decisioni discrezionali dell'Amministrazione. La stessa amministrazione, con la nota 3699 del 29/2/2008, aveva peraltro precisato con chiarezza che “l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera”, riconoscendo come illogico e irragionevole richiedere a un docente che passa a un diverso ordine di scuola, avendo già maturato una consistente esperienza di servizio, la medesima formazione prevista per un docente neo-immesso in ruolo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che al momento della presentazione delle domanda di passaggio di ruolo la 107 non era ancora legge dello Stato»; 

ad avviso degli interroganti con la legge n. 107 del 2015 non solo è stato commesso un abuso nei confronti di questi ricorrenti con un'applicazione retroattiva ma è stato anche introdotto, dove non c'era, un sistema di formazione aggiuntiva non necessario; 

la legge n. 107 del 2015 introduce quindi un nuovo percorso formativo di 50 ore anche per coloro che chiedono il passaggio di ruolo o di cattedra (previsto a partire dal 2016) e quindi insegnanti abilitati per la classe di concorso richiesta, che hanno già insegnato e che hanno già superato l'anno di prova quando sono entrati in ruolo nella scuola; 

a giudizio degli interroganti l'anno di prova (di durata minima 180 giorni) come previsto dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha una valenza effettiva; per esempio, in tutti i casi di insegnanti che riprendono l'insegnamento dopo una lunga pausa, la prova consente di rivalutare le abilità e le competenze dello stesso, dunque direttamente sul terreno della pratica di insegnamento quotidiana; l'ulteriore percorso di 50 ore previsto dal recente decreto appare invece una inutile, ripetizione oltreché uno spreco di risorse pubbliche; 

inoltre, bisogna considerare che ormai tutti i docenti che entrano in ruolo sono abilitati (come previsto dall'ultimo bando per il concorso a cattedre imminente) ovvero sono già stati formati sulle discipline necessarie all'insegnamento ed esaminati, prima dalle commissioni universitarie per il titolo abilitante, e poi dalle commissioni concorsuali; 

in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 850 del 27 ottobre 2015 gli oltre 90 mila docenti neoassunti nell'anno scolastico 2015/2016 riceveranno la conferma di immissione in ruolo solo dopo un aggiornamento professionale obbligatorio, ovvero un periodo di formazione pari a 50 ore, di cui 20 stimate  online ; in forma diversa ma con carico di ore simile, ciò era contemplato ed obbligatorio anche antecedentemente l'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015; 

a giudizio degli interroganti, considerato che per la formazione di queste persone lo Stato ha già investito risorse in abbondanza, è superflua la formazione aggiuntiva prevista dalla legge n. 107 del 2015, che va ad aggiungersi alle attività del cosiddetto anno di prova come previsto dal n.297 del 1994; non si ritiene necessario un ulteriore controllo o potenziamento sulla formazione, quanto semmai sull'operato degli insegnanti in prova che il comitato di valutazione di ogni Istituto scolastico è già tenuto a giudicare, semplicemente sulla base del lavoro svolto dai docenti sul campo –: 

con quali modalità intenda porre rimedio alla situazione descritta in premessa ed oggetto del ricorso da parte delle organizzazioni sindacali; 

se non ritenga che l'attività formativa di 50 ore prevista dalla legge n. 107 del 2015 che va ad inserirsi nel periodo di prova, costituisca un sovraccarico inutile per l'insegnante, oltreché un aggravio di spesa per lo Stato; 

di quali elementi disponga circa il costo previsto a carico dello Stato e delle regioni per la realizzazione delle nuove attività formative previste dalla legge n. 107 del 2015.

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