Neoimmessi in ruolo. Il docente potrebbe anche non presentarsi al colloquio ed essere comunque valutato

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L'USR Emilia Romagna, come già con tempi più solerti altri Uffici Scolastici, pubblica dei chiarimenti relative ai docenti in periodo di prova che hanno differito al 1 luglio 2016 la presa di servizio e svolgeranno nel corrente anno scolastico, fino al 30 giugno 2016, supplenza in scuola diversa da quella di immissione in ruolo.

L'USR Emilia Romagna, come già con tempi più solerti altri Uffici Scolastici, pubblica dei chiarimenti relative ai docenti in periodo di prova che hanno differito al 1 luglio 2016 la presa di servizio e svolgeranno nel corrente anno scolastico, fino al 30 giugno 2016, supplenza in scuola diversa da quella di immissione in ruolo.

I chiarimenti

  • il parere del Comitato di valutazione è obbligatorio ma non altrettanto dicasi per il colloquio, essendo previsto che si possa prescindere da esso per l'espressione del parere, laddove il docente, nella sostanza, ritenga di non presentarsi.
  • è auspicabile che il colloquio con il Comitato di valutazione avvenga in tempi compatibili con la presenza in servizio del docente interessato; il colloquio dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato.
  • l'eventuale autonoma determinazione del docente di non presentarsi al colloquio non preclude l'espressione del parere del Comitato di valutazione.

– non è preclusa la possibilità di svolgimento del colloquio entro il 30 giugno (nello specifico per i docenti che debbano prendere servizio presso altra sede il 1 luglio) fermo restando che il Comitato di valutazione formulerà successivamente il proprio parere, nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di stato – e la conclusione dell'anno scolastico.

– il parere del Comitato di valutazione dell'istituzione scolastica presso cui il docente neoassunto ha prestato servizio nell'anno di prova, formulato nei tempi di cui sopra, fornirà gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato. Come previsto dall'art. 4 del D.M. n.290 del 2 maggio 2016 –

il Dirigente scolastico della scuola di titolarità giuridica del docente interessato emanerà, entro il termine dell'anno scolastico, il provvedimento di conferma in ruolo, sulla base degli elementi istruttori ricevuti.

I chiarimenti

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