Neoimmessi in ruolo: anno di prova e formazione 2015/16. Guida riepilogativa: 180 giorni di servizio, 120 di attività didattica e i modelli di rito

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La scheda riepilogativa a cura di Paolo Pizzo per i docenti coinvolti nell'anno di prova e di formazione per l'a.s. 2015/16 e nello stesso tempo un utile vademecum per i dirigenti scolastici.

La scheda riepilogativa a cura di Paolo Pizzo per i docenti coinvolti nell'anno di prova e di formazione per l'a.s. 2015/16 e nello stesso tempo un utile vademecum per i dirigenti scolastici.

1. PREMESSA

La scheda prende come riferimento la nota 36167 del 5 novembre 2015 e il D.M. 850 del 27 ottobre 2015 con i quali il MIUR ha fornito le prime indicazioni operative per lo svolgimento dell'anno di prova e di formazione per l'anno scolastico 2015/16. Non sappiamo se alcune di queste indicazioni saranno oggetto di modifiche, ma, al momento, sono quelle a cui i dirigenti scolastici e i docenti dovranno attenersi.

2. DOCENTI COINVOLTI NELL'ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE

  • i docenti coinvolti nell'anno di prova e di formazione sono:ù
  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo (assunti nelle fasi 0-A-B-C del piano di immissione in ruolo);
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

N.B. da notare la novità di quest'anno della ripetizione del periodo di prova e di formazione per chi ha ottenuto un qualsiasi passaggio di ruolo (il docente in questo caso viene considerato come un "neo immesso in ruolo" soggetto agli stessi adempimenti previsti per questi ultimi).

3. DOCENTI COINVOLTI NELLA FASE C CON PRESA DI SERVIZIO DIFFERITA

Particolare attenzione bisognerà porre per tutti quei docenti che, assunti in ruolo con decorrenza giuridica al 1/9/2015, hanno rinviato l'assunzione in servizio al 1/7/2016 o al 1/9/2016 perché hanno scelto di rimanere in servizio con la supplenza al 30/6 o 31/8 accettata prima delle convocazione per l'immissione in ruolo. Indichiamo chi, fra questi, PUÒ SVOLGERE QUEST'ANNO L'ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE anche se "supplente".

  • il docente assunto scuola primaria posto di sostegno che svolge supplenza scuola infanzia sempre su posto di sostegno (e viceversa);
  • il docente assunto al I grado posto di sostegno che svolge supplenza II grado sempre su posto di sostegno (e viceversa);
  • il docente assunto alla primaria posto comune che svolge supplenza su posto di sostegno ma sempre alla primaria (e viceversa);
  • il docente assunto all'infanzia posto comune che svolge supplenza su posto di sostegno ma sempre all'infanzia (e viceversa);
  • il docente assunto al I grado (qualsiasi classe di concorso) che svolge supplenza su posto di sostegno ma sempre al I grado (e viceversa);
  • il docente assunto al II grado (qualsiasi classe di concorso) che svolge supplenza su posto di sostegno ma sempre al II grado (e viceversa);
  • il docente assunto al I grado classe di concorso X che svolge supplenza su stessa classe di concorso oppure classe di concorso Y ma sempre nel I grado. ATTENZIONE: in caso di classi di concorso diverse, l'anno di prova e di formazione potrà essere valido SOLO se le due classi di concorso appartengono ALLO STESSO AMBITO DISCIPLINARE di cui al D.M. n.3541 1998.
  • il docente assunto al II grado classe di concorso X che svolge supplenza su stessa classe di concorso oppure classe di concorso Y ma sempre nel II grado: ATTENZIONE: in caso di classi di concorso diverse, l'anno di prova e di formazione potrà essere valido SOLO se le due classi di concorso appartengono ALLO STESSO AMBITO DISCIPLINARE di cui al D.M. n.3541 1998.

Anno di prova e di formazione per neoimmessi in ruolo o passaggio di ruolo su posto di sostegno. Le FAQ di Orizzonte scuola

Per scuola infanzia e scuola primaria posto comune: l'anno di prova e di formazione potrà essere svolto solo nello stesso ordine di scuola di immissione in ruolo (ruolo primaria/supplenza primaria; ruolo infanzia/supplenza infanzia).

L'attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo. Neoimmessi in servizio al 30/6 o 31/8. Raccomandazione ai DS: la formazione dovrà essere svolta con riferimento alla classe di concorso di immissione in ruolo

N.B. Non potranno quindi svolgere l'anno di prova e di formazione i docenti che stanno attualmente svolgendo una supplenza su un ordine e grado diverso di scuola rispetto a quello di assunzione in ruolo; o se anche all'interno dello stesso grado, le classi di concorso non appartengono allo stesso ambito disciplinare.

N.B. Neoimmessi. Supplenza su sostegno senza specializzazione dà diritto ad anno di prova e formazione per assunti su posto comune

ESEMPI:
il docente assunto sulla A043 (I grado) non può svolgere l'anno di prova e di formazione se sta svolgendo una supplenza sulla A050 (II grado) e viceversa.
il docente assunto sulla A043 (I grado) non può svolgere l'anno di prova e di formazione se sta svolgendo una supplenza su posto di sostegno II grado e viceversa.
il docente assunto per la classe di concorso C520 (insegnante tecnico-pratico di scuola secondaria di II grado), ma in servizio con incarico a tempo determinato al 30 giugno sulla classe di concorso A076 (sempre secondaria di II grado), non può svolgere l'anno di prova perché le due classi non appartengono allo stesso ambito disciplinare. E ciò vale per tutte le classi di concorso che, pur appartenendo allo stesso grado di scuola, non sono comprese nello stesso ambito disciplinare.

4. DOCENTI COINVOLTI NELLA FASE C UTILIZZATI IN ORDINE E GRADO DIVERSO DI SCUOLA

Nella riunione del 18 novembre il MIUR ha comunicato ai sindacati che i docenti neoassunti su posti di potenziamento che saranno utilizzati in altro ruolo o grado d´ istruzione potranno comunque svolgere l´anno di formazione e di prova. Anno di prova possibile per docenti fase C utilizzati su altro grado. L'eccezione alla regola

Pertanto il MIUR "ha comunicato" ma non "ha scritto".
Si tratta di docenti della scuola secondaria di II grado, assunti per tale ordine di scuola, ma utilizzati per l'a.s. 2015/16 o sulla scuola secondaria di primo grado o sulla primaria.

Questi docenti, che quindi assumeranno effettivo servizio in ruolo (giuridico ed economico) nella fase C, pur se in servizio su grado o ordine di scuola diverso da quello dell'assunzione in ruolo potranno comunque svolgere l'anno di prova e di formazione. Tale "comunicazione" del MIUR è stata già ufficializzata da alcuni USR che hanno emanato in tal senso disposizioni a tutti gli ATP e di conseguenza ai dirigenti scolastici.

Si crea quindi una differenza tra coloro che sono "supplenti", che hanno differito la presa di servizio in ruolo perché impegnati appunto con supplenza al 30/6 o 31/8, e coloro i quali invece assumeranno effettivo servizio in ruolo: i primi, se assunti in grado di scuola diverso rispetto alla supplenza in corso, non potranno svolgere l'anno di prova e di formazione; i secondi invece sì perché assumeranno effettivo servizio.

5. 180 GIORNI DI SERVIZIO E 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICA

L'art. 1 comma 116 della Legge 80/2015 dispone che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Nei CENTOTTANTA GIORNI sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.

In particolare vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di periodo effettivo servizio:

• tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.
• il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.
• i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc).
• i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento.
• il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze.
• il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.
• la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato.
• il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.
• il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979).
• i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nel conteggio dei 180 giorni non vanno considerati:
• i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova).
• le vacanze estive.
• I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.
• i permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).

Per quanto riguarda le attività didattiche, nei centoventi giorni sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

6. DOCENTE IMMESSO IN RUOLO IN REGIME DI PART TIME O SPEZZONE ORARIO (NEL CASO DI PRESA DI SERVIZIO DIFFERITA)

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Pertanto chi è assunto in ruolo in regime di part time dovrà comunque svolgere per intero e senza nessun riproporzionamento le 50 ore di formazione, mentre i 180 gg e i 120 di attività didattica vanno riproporzionati in ragione all'orario.
Ciò ovviamente vale anche per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo e richiesto il part time.

ES: ho 9 ore invece di 18, dovrò svolgere 90 gg. dei 180 previsti e 60 dei 120 previsti. Con 6 ore su 18, quindi, farò 60 ore dei 180 gg. e così via. Ovviamente lo stesso calcolo va effettuato per gli immessi in ruolo sulla primaria in relazione alle 24 ore settimanali.

Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione. Anno di prova e formazione per docenti in part time o su spezzone orario. Le FAQ di Orizzonte scuola

I modelli di rito

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