Nella Buona Scuola potrebbero insegnare inglese nella scuola primaria specialisti senza abilitazione per questo ordine di scuola

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

E' più importante avere competenze specifiche per l'insegnamento della lingua inglese, o essere preparati all'insegnamento nella scuola primaria, o l'optimum è essere insegnanti abilitati all'insegnamento nella scuola primaria in grado di formare anche competenze di lingua inglese?

E' più importante avere competenze specifiche per l'insegnamento della lingua inglese, o essere preparati all'insegnamento nella scuola primaria, o l'optimum è essere insegnanti abilitati all'insegnamento nella scuola primaria in grado di formare anche competenze di lingua inglese?

Su questo punto il DDL Scuola fa un bel pastrocchio. Ne avevamo parlato in Chi insegnerà l'inglese alla primaria nella Buona Scuola? ma riprendiamo il discorso

L'art. 2 comma 14 del DDL Scuola dispone che l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, utilizzando docenti madrelingua o “abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso”, in qualità di specialisti, ovvero ricorrendo alla “fornitura di appositi servizi”.

Su questo aspetto interviene il Centro Studi della Camera, che nell'analisi del DDL ne mette in evidenza alcuni aspetti poco chiari.

" E' utile ricordare – ricorda il Centro Studi – che l'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare è stato introdotto dall'art. 10 della L. 148/1990, che aveva rinviato a un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di introduzione generalizzata di tale insegnamento e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui i docenti dovevano essere forniti.

In particolare, il D.M. 28 giugno 1991, attuativo della disposizione citata, aveva affidato l'insegnamento della lingua straniera – a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco – a un insegnante elementare specializzato, in possesso di determinate competenze, inserito nel modulo organizzativo e didattico cui era affidata la classe.

Lo stesso DM aveva, peraltro, disposto che nella fase di transizione (era, infatti, prevista la realizzazione di appositi corsi di formazione in servizio), l'insegnamento della lingua straniera veniva affidato ad un insegnante elementare specialista – vale a dire ad un docente che insegnava esclusivamente lingua straniera – al quale venivano assegnate più classi.

Successivamente, l'art. 1, co. 128, della L. 311/2004 (finanziaria 2005) aveva stabilito che l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria doveva essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti.

Potevano essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non fosse possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto.

A tal fine, erano attivati corsi di formazione, la cui partecipazione era obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti.

Da ultimo, l'art. 10, co. 5, del DPR 81/2009 – emanato sulla base dell'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) – ha previsto che l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è affidato ad insegnanti di classe specializzati. Ha, altresì previsto che gli insegnanti non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica e che essi, dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche con il supporto di strumenti e dotazioni multimediali.

Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'a.s. 2011/2012, dovevano essere utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi.

Da ultimo, l'Ordinanza Ministeriale n. 4 del 24 febbraio 2015, relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2015/2016, ha disposto che i posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico nella scuola primaria sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del titolo previsto dall'art. 14, nota 1, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2015/2016.

Si tratta, in particolare, di:

  • superamento del concorso per esami e titoli a posti d'insegnante nella scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola primaria con superamento della prova di lingua inglese;
  • attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal Ministero;
  • possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;
  • certificato rilasciato dal Ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

Sembrerebbe, dunque, che si intenda consentire l'insegnamento della lingua inglese da parte di soggetti specialisti della materia, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria.

In particolare, tra detti soggetti rientrerebbero docenti madrelingua e docenti abilitati all'insegnamento nella “relativa classe di concorso”, classi di concorso che, allo stato, risultano istituite solo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. In base all'art. 270 del d.lgs. 297/1994, le tipologie delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente sono stabilite con decreto ministeriale. Da ultimo, si fa riferimento alle classi di concorso determinate con DM 39/1998 e DM 22/2005 e alle classi di abilitazione di cui al DM 37/200924.

In particolare, per quanto qui maggiormente interessa, risultano istituite le seguenti classi di concorso o classi di abilitazione:

Istituti di istruzione secondaria di I grado 45/A – Lingua inglese e seconda lingua straniera

Istituti di istruzione secondaria di II grado 46/A – Lingue e civiltà straniere 3/C – Conversazione in lingua straniera

Sembrerebbero necessarie alcune esplicitazioni, sia con riferimento alla necessità (o meno) del possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, sia con riferimento all'eventuale ordine di priorità nell'utilizzo, nonché ai docenti madrelingua (ad esempio, con riguardo ai titoli posseduti) e alla “fornitura di appositi servizi”.

Da ultimo, occorre procedere all'abrogazione della normativa vigente incompatibile con le novità proposte. "

Pertanto, stando a quanto messo in rilievo dal Centro Studi della Camera, il testo è quantomeno scritto male, a meno che non si voglia veramente superare il possesso del titolo utile all'insegnamento della scuola primaria.

Segui con OrizzonteScuola.it le novità della riforma

WhatsApp
Telegram

AggiornamentoGraduatorie.it: GPS I e II fascia, calcola il tuo punteggio