Naspi: maternità e congedo parentale si conteggiano nelle settimane lavorative per la percezione della disoccupazione

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La circolare INPS numero 94 del 2015 conferma che, come accadeva in passato per ASPI e Mini Aspi, i periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi.

La circolare INPS numero 94 del 2015 conferma che, come accadeva in passato per ASPI e Mini Aspi, i periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi.

La maternità obbligatoria, da diritto ai contributi figurativi a condizione che all’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro risultino già versata della contribuzione mentre i periodi di congedo parentale sono utili al conteggio se intervenuti in costanza di rapporto di lavoro e se sono regolarmente indennizzati.




Tra i requisiti che restano come punto fermo  ci sono le 30 giornate di lavoro effettivo che il lavoratore deve aver maturato nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione e i periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale non possono essere utilizzati per perfezionare tale requisito. Tali periodi, però, se avvenuti nei 12 mesi antecedenti l’evento di perdita del lavoro, determinano un ampliamento del periodo di disoccupazione pari alla durata dei periodi stessi, del periodo di 12 mesi in cui ricercare il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.

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