La musica entrerà da signora nella Buona Scuola. Ma chi potrà accompagnarla al ballo di società?

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di Mario Piatti – Vorrei cercare di capire, qualora venisse approvato il DDL, che cosa potrebbe succedere, in merito all'insegnamento della musica, e se corrisponde al vero quanto affermato da Berlinguer: "Finalmente la musica entra da signora nella nostra scuola: la musica per tutti, l'apprendimento pratico dello strumento o l'educazione della voce, fin dalla più tenera età. Il provvedimento prevede l'istituzione di maestri specialisti che accompagneranno questo profondo cambiamento: vi assicuro sarà un'altra scuola".

di Mario Piatti – Vorrei cercare di capire, qualora venisse approvato il DDL, che cosa potrebbe succedere, in merito all'insegnamento della musica, e se corrisponde al vero quanto affermato da Berlinguer: "Finalmente la musica entra da signora nella nostra scuola: la musica per tutti, l'apprendimento pratico dello strumento o l'educazione della voce, fin dalla più tenera età. Il provvedimento prevede l'istituzione di maestri specialisti che accompagneranno questo profondo cambiamento: vi assicuro sarà un'altra scuola".

Cercherò di evidenziare i punti critici che emergono dal DDL, ponendo quindi più domande che dando risposte. In linea generale comunque mi sembra di capire che se la musica “entrerà da signora nella scuola” come afferma Berlinguer, ci vorrà del tempo per capire chi e come potrà degnamente accompagnare questa “signora” nel ballo di società.

L'organico dell'autonomia è composto da tre tipologie: “posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa” (Art. 6, comma 1).

Vediamo nel dettaglio i vari aspetti, in relazione ai vari gradi scolastici.

Posti comuni

a) Per la scuola secondaria di II grado il problema non si pone: non esistono più negli ordinamenti posti comuni per “Musica”, e quindi tutto verrà giocato sui posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Vedremo più avanti.

b) Anche per la scuola secondaria di I grado il problema non si pone, in quanto è prevista una specifica classe di concorso sia per educazione musicale (A032) che per strumento (A077). Il problema si porrà comunque per l'individuazione dei nuovi incarichi, in quanto chi verrà assunto a tempo indeterminato dopo l'approvazione della legge verrà inserito negli albi territoriali e potrà ricevere incarichi triennali rinnovabili. Ma se dopo tre anni un dirigente non intende rinnovare l'incarico, che succede?

c) Per la scuola primaria la questione di fondo è questa: quanti posti comuni, nell'organico delle scuole primarie, sono necessari per garantire l'insegnamento della musica in tutte le classi? Quali competenze metodologico-didattico-musicali sono necessarie ed essenziali affinché l'insegnante dell'organico comune possa garantire una buona educazione musicale? A questa domanda si è cercato di rispondere, per certi aspetti e in forma limitata, con le disposizioni del DM8/2011. Ma la soluzione definitiva è ben lungi dall'essere stata individuata e non mi pare che nel DDL ci siano indicazioni precise per risolvere questo problema. Sarò ben lieto se qualcuno, con riferimenti normativi specifici (evitando cioè auspici generici…), mi dimostrerà il contrario.

NB: stiamo parlando di insegnanti e posti inseriti nell'organico comune. Il DDL prevede che «L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti» (Art. 2, comma 15). È su questo comma che Berlinguer basa la sua entusiastica affermazione. Da notare però che il DDL fa esplicito riferimento solo alla scuola primaria, e quindi rimangono valide le osservazioni sopra riportate per quanto riguarda la scuola secondaria.

Rimane in sospeso però una domanda: questi “specialisti” vanno annoverati nell'organico dei posti comuni o nell'organico dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa? Io propendo per la seconda ipotesi, ben disposto a ricredermi se qualcuno mi dimostra, con riferimenti normativi alla mano (articoli e commi del DDL), che vanno considerati nei posti comuni.

Inoltre si tratta di capire come docenti “in ruolo in altri gradi di istruzione”, e quindi potenzialmente utilizzabili su posti di organico comune nella scuola secondaria, siano utilizzabili nella scuola primaria. Con quale stipendio, orario, obblighi di servizio? Prevedo contenziosi a non finire… In ogni caso non credo che sarà facile definire disposizioni applicative di quanto indicato in forma generica dal DDL.

d) Per la scuola dell'infanzia tutto è demandato a decreti legislativi delegati al Governo (Art. 21, i). Quindi per ora nulla di nuovo per la fascia 0-6.

Posti per il potenziamento dell'offerta formativa

a) Per la scuola secondaria superiore sembra aprirsi qualche spiraglio, nell'ambito ovviamente di quanto definito nel POF e delle “risorse disponibili a legislazione vigente”. Questo perché, a differenza di quanto scritto in una precedente bozza che prevedeva il potenziamento dell'arte ma non della musica, la versione definitiva del DDL prevede che il «potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte» debba avvenire in ogni istituzione scolastica, quindi anche nelle superiori (Art. 2, comma 3 b).

Si tratta di capire, a questo punto, quanto i dirigenti delle scuola secondarie superiori, «sentito il collegio docenti e il consiglio di istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio» (Art. 2, comma 9) decideranno se e come “Musica” possa essere prevista nel curricolo e quindi se inoltrare con il Piano triennale la richiesta di uno o più docenti che possano garantire per tutti gli studenti l'acquisizione di competenze nella musica.

Considerato come in questi anni sia stata sfruttata la possibilità di attivare percorsi opzionali in questo settore, c'è da dubitare che nelle scuole secondarie superiori sarà data una priorità alla musica (anche in relazione alla clausola delle “risorse disponibili”!).

Premesso comunque che non è facile districarsi nelle norme previste dall'art. 8 (Piano assunzionale straordinario), rimane difficile stabilire quanti docenti della classe A031 iscritti «a pieno titolo … nelle graduatorie ad esaurimento» (Art. 8, comma 2 b) verranno assunti a tempo indeterminato.

Di fatto però andranno a coprire posti ormai inesistenti nell'organico comune, e quindi sarà inventabile che, se assunti a tempo indeterminato, posano essere impiegati nell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa. In questo caso però il loro incarico – come si è visto – dovrà essere triennale (eventualmente rinnovabile).

b) Per la scuola secondaria di I grado, se in un Istituto si ritiene importante ampliare l'offerta formativa con iniziative che vadano oltre l'orario curricolare (ad es. gruppi di musica d'insieme, orchestra, coro, teatro musicale), potrebbe essere richiesto un docente specifico da reperire negli elenchi degli albi territoriali. Ma gli USR e il Ministero approveranno le richieste e garantiranno le risorse necessarie?

c) Per quanto riguarda la scuola primaria, se per il “potenziamento delle competenze nella musica” si fa riferimento agli “specialisti” di cui all'Art. 2 comma 15, valgono le osservazioni fatte sopra in merito al fatto di considerare questi “specialisti” nell'organico comune o no. Se no, tali “specialisti” avranno dal dirigente un incarico triennale, eventualmente rinnovabile, se nel Piano dell'offerta formativa è stato inserito il potenziamento delle competenze nella musica. In linea di principio quindi il tutto è demandato alla discrezionalità del dirigente, sentito il collegio dei docenti e il consiglio di Istituto.

Conclusione

Altre considerazioni potrebbero essere fatte in ordine alle diverse questioni che il DDL solleva e che hanno sicuramente anche un rapporto con la formazione musicale: dal rapporto scuola-lavoro territorio (cfr. Art. 4), alla innovazione digitale e didattica laboratoriale (Art. 5), alla formazione e alla valorizzazione del docente (Artt. 9, 10 e 11) e altro ancora. Ma ritengo che ci sarà modo di ritornare su questi temi in un secondo momento. Il “si, no, forse, ma…” che ho indicato nel titolo mi sembra più che giustificato.

La speranza (ma anche i forti dubbi) è che il Parlamento riesca a rendere più chiare le norme e a modificare il testo del DDL, dando ascolto anche alle numerose e molteplici voci che in questo periodo hanno cercato di evidenziare le incongruenze e i limiti del sistema previsto dal testo predisposto dal Governo. Le questioni di fondo vanno bel al di là dell'auspicare che la musica entri da “signora” nella nostra scuola.

Il contributo integrale

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