Ferie non godute per i supplenti: la bozza della circolare

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Lalla – Ieri nuovo incontro al Miur su ferie non godute. Dopo le proteste dei sindacati sull’interpretazione del Ministero di applicare la norma dal 1° gennaio 2013 e non dal 1° settembre, sembra ci sarà un nuovo approfondimento dell’ufficio legale. La prossima riunione mercoledì 27 marzo.

Lalla – Ieri nuovo incontro al Miur su ferie non godute. Dopo le proteste dei sindacati sull’interpretazione del Ministero di applicare la norma dal 1° gennaio 2013 e non dal 1° settembre, sembra ci sarà un nuovo approfondimento dell’ufficio legale. La prossima riunione mercoledì 27 marzo.

La situazione è complicata dal fatto che in questa settimana, a ridosso delle vacanze pasquali, alcuni Dirigenti Scolastici stanno obbligando i docenti alla richiesta di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, anche retroattivamente, seppure non ci sia ancora una normativa definita.

Cosa dice la bozza della circolare

"A decorrere dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del citato DL 95/2012, e sino al 31 dicembre 2012 il personale scolastico, quantomeno quello a tempo determinato, era obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni, dato atto che per il personale a tempo indeterminato i periodi di sospensione delle attività didattiche sono capienti rispetto alle ferie maturate, per evitare che si incorra nella “monetizzazione”. Resta invariato per il dirigente scolastico l’obbligo di provvedere al riguardo, ove occorrente, per evitare la cd. “monetizzazione”. Con riferimento a quanto disposto dal CCNL 29-11-2007 come sopra riportato, risulta quindi disapplicato, in particolare, l’articolo 19 comma 2 terzo periodo a far data dal 7 luglio 2012.

Sulla materia la Legge di Stabilità per il 2013 ove, all’articolo 1 comma 54, è disposto che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
Il comma 54 entra in vigore il 1° gennaio 2013. Nella parte in cui disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal DL 95/2012 esplica però i suoi effetti dal 1° settembre 2013 ai sensi del successivo comma 56.
Per quanto sopra il comma di cui trattasi non disapplica ulteriori norme contrattuali rispetto quelle già disapplicate dal DL 95/2012. Quindi per il personale a tempo determinato l’efficacia del comma in questione non è differita al 1° settembre 2013.

Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc…"

Cosa contestano le Organizzazioni sindacali

L’applicabilità della norma dal 1° gennaio 2013. Essa va spostata, a loro parere, al 1° settembre 2013.

La bozza della circolare sulle ferie

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile