Modifiche alla III fascia delle Graduatorie di istituto. Si avvia a diventare “ad esaurimento” ?

Di Lalla
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Lalla – E’ passata sotto silenzio una modifica importante nella composizione delle graduatorie di istituto, che interessa la III fascia, finora aperta a tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio ma non ancora in possesso dell’abilitazione. Il decreto 25 marzo 2013, n. 81, entrato in vigore il 19 luglio 2013, ne modifica la composizione.

Lalla – E’ passata sotto silenzio una modifica importante nella composizione delle graduatorie di istituto, che interessa la III fascia, finora aperta a tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio ma non ancora in possesso dell’abilitazione. Il decreto 25 marzo 2013, n. 81, entrato in vigore il 19 luglio 2013, ne modifica la composizione.

L’art. 4 del decreto 25 marzo 2013 n. 81 modifica infatti l’articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010

Esso sostituisce l’art. 15 del dm 249/10 comma 3, che afferma

"3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validita’ ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto."

I soggetti cui ci riferiva erano

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e’ corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l’anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a).

c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) gia’ valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica."

La sostituzione del decreto entrato in vigore il 19 luglio 2013 è la seguente

"d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: "3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validita’ ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso.

A decorrere dall’istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni."; "

Al momento la modifica non è stata attenzionata neanche negli incontri tra Organizzazioni sindacali e Ministero, concentrandosi di fatto esclusivamente all’attivazione del Percorso Abilitante Speciale (PAS), ma sarebbe doveroso fornire delle spiegazioni in merito.

E soprattutto, il nuovo articolato ha senso solo qualora l’aspirante docente abbia a disposizione la possibilità di poter conseguire l’abilitazione con il Tirocinio formativo Attivo con cadenza annuale. Qualora si verifichino ritardi come quello che sta impedendo l’attivazione del II ciclo, l’esclusione di potenziali docenti dalle graduatorie di istituto viene a perdere di senso.

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