Mobilità. Sezione titoli: guida alla compilazione della domanda

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Di Paolo Pizzo e Giovanna Onnis – La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla tabella allegata al CCNI 2014/15 (ALL. D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI –lettera A, parte III , valida per la domanda di trasferimento). I titoli dichiarati devono essere acquisiti entro la data di scadenza della domanda di mobilità (16 marzo 2015 salvo proroghe). Non è consentito inserire con riserva titoli non ancora posseduti entro il termine di scadenza.

Di Paolo Pizzo e Giovanna Onnis – La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla tabella allegata al CCNI 2014/15 (ALL. D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI –lettera A, parte III , valida per la domanda di trasferimento). I titoli dichiarati devono essere acquisiti entro la data di scadenza della domanda di mobilità (16 marzo 2015 salvo proroghe). Non è consentito inserire con riserva titoli non ancora posseduti entro il termine di scadenza.

Le domande debbono essere corredate dalla documentazione (autocertificazione) attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.
L'interessato può attestare con dichiarazioni personali le promozioni per merito distinto, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca.

NOTA BENE

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i master e corsi di perfezionamento (lettera “e” della tabella), nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale;

Per chi dichiara il superamento di un concorso: L'interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

DI SEGUITO LE CASELLE DA COMPILARE.
CASELLA N. 11 (I grado – infanzia) CASELLA N 12 (II GRADO) CASELLA N. 15 (primaria)

Riportare il numero di promozioni per merito distinto (lettera A della Tabella )

Si precisa che questo titolo si riferisce al "concorso per merito distinto" istituito nel 1958 e abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai Decreti Delegati.

Per ogni promozione di merito distinto sono previsti PUNTI 3

CASELLA N. 12 (I grado – infanzia) CASELLA N. 13(II GRADO) CASELLA N. 16 (primaria)
Indicare se si è in possesso dell’idoneità conseguita a seguito di superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore (lettera B della Tabella )

La valutazione del titolo è prevista per i concorsi ordinari che hanno determinato l’immissione in ruolo (concorso a cattedra), mentre sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione.

I concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza , al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti PUNTI 12.

ATTENZIONE: Si precisa che può essere valutato solo un pubblico concorso

CASELLA N. 13 (I grado – infanzia) CASELLA N. 14 (II GRADO) CASELLA N. 17

Riportare il numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-universitari (lettera C della Tabella )

Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 – 1°comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Mobilità neo immessi in ruolo: 12 punti concorso ordinario, 0 alla Ssis
Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti PUNTI 5

ATTENZIONE: E’ valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

CASELLA N. 14(I grado – infanzia) CASELLA N. 15(II GRADO) CASELLA N. 18 (primaria)
Riportare il numero di diplomi universitari conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (lettera D della Tabella )

E’ utile precisare che il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati

  • il diploma accademico di primo livello
  • la laurea di primo livello o laurea breve
  • Il diploma dell’ Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti PUNTI 3

CASELLA N. 15 (I grado – infanzia) CASELLA N. 16 (II GRADO) CASELLA N. 19 (primaria)

Riportare il numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera E della Tabella )

Vengono valutati i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Si precisa, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

Per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello vengono attribuiti PUNTI 1

ATTENZIONE: E’ valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

CASELLA N. 16 (I grado – infanzia) CASELLA N. 17 (II GRADO) CASELLA N. 20 (primaria)

Riportare il numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (lettera F della Tabella )

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati :

  • il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
  • il diploma di laurea magistrale (specialistica),
  • il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012)

Nelle note comuni della tabella di valutazione , alla nota 12 viene chiarito quanto segue:

Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
1) ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;
2) ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini
dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006

Per ogni diploma di laurea vengono attribuiti PUNTI 5

CASELLA N. 17 (I grado – infanzia) CASELLA N. 18(II GRADO) CASELLA N. 21 (primaria)
Indicare il conseguimento o meno del Dottorato di ricerca (lettera G della Tabella)

Barrare la casella di interesse (“SI” o “NO”)

Nel caso non venga barrata alcuna casella o in presenza di indicazioni non chiare la risposta verrà considerata come data in senso negativo.

E’ utile precisare che, in presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno con PUNTI 5

CASELLA N. 18 (I grado – infanzia) CASELLA N. 19 (II GRADO) CASELLA N. 23 (primaria)

Riportare il numero di partecipazioni agli Esami di Stato (lettera I della Tabella)

Si precisa che viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame (valido solo per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323).
Per ogni partecipazione agli Esami di Stato vengono attribuiti PUNTI 1

CASELLA N. 22 (SOLO PRIMARIA)

Indicare la frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (lettera H della Tabella)
Barrare la casella di interesse (“SI” o “NO”)

Nel caso non venga barrata alcuna casella o in presenza di indicazioni non chiare la risposta verrà considerata come data in senso negativo.

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

Mobilità 2015: guide, consulenza, normativa



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