Mobilità scuola docenti, neoimmesso in ruolo e sede definitiva: nessuna precedenza per sede servizio corrente anno

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Con la mobilità 2016/17, mediante il trasferimento, i docenti neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico avranno l’assegnazione della sede definitiva che sarà, per loro, chiaramente, la sede di titolarità.

Con la mobilità 2016/17, mediante il trasferimento, i docenti neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico avranno l’assegnazione della sede definitiva che sarà, per loro, chiaramente, la sede di titolarità.

 

I docenti neo-immessi nelle Fasi B e C, sia da GM che da GaE, saranno assegnati ad un ambito territoriale dove risulteranno titolari e potranno prestare servizio in una delle scuole dell’ambito di titolarità in seguito alla chiamata diretta da parte del dirigente scolastico di una delle scuole in cui presenteranno curriculum.

 

Per la definizione dei criteri che i dirigenti scolastici dovranno seguire per la chiamata diretta, come prontamente segnalato da OrizzonteScuola, si è svolto un incontro tra sindacati e MIUR il 27 aprile, nel corso del quale il MIUR ha presentato ai sindacati una bozza dei punti da trattare nella sequenza contrattuale prevista, senza comunque entrare nel merito, rinviando la discussione a un successivo incontro che sarà convocato appositamente per affrontare tale delicata tematica. 

 

Questi docenti coinvolti direttamente negli ambiti territoriali, rientreranno nella seconda fase dei movimenti e, quindi, dovranno aspettare il 9 maggio, data in cui inizieranno ad essere attive le funzioni su Istanze online e sarà possibile cominciare a compilare e inviare le domande e avranno tempo fino al 30 maggio.

 

 I docenti neo-immessi nelle fasi 0 e A rientrano, invece, in questa prima fase dei movimenti ormai scaduta, infatti il termine ultimo previsto dall’OM per l’invio della domanda era il 23 aprile.

 

Questi docenti acquisiranno titolarità su scuola senza essere coinvolti negli ambiti territoriali.

 

Una domanda frequente che arriva in redazione riguarda la possibilità di avere, come sede definitiva, l’assegnazione dell’attuale sede di servizio.

 

Il docente neo-immesso avrà precedenza per essere trasferito nella scuola che risulta per lui sede provvisoria nel corrente anno scolastico?

 

La risposta è sicuramente negativa.

 

Le precedenze previste per i trasferimenti, infatti, sono chiaramente indicate nell’art.13 del CCNI 2016/17 e, tra queste, non è inserita una precedenza come quella auspicata dai docenti neo-immessi che acquisiranno con la mobilità titolarità in una scuola.

 

I docenti in questione, infatti, rientrano nella fase A (sottofase 2Aprovinciale) dei movimenti e concorreranno per l’assegnazione della sede definitiva con tutti gli altri docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/15 che chiedono trasferimento provinciale.

 

I trasferimenti verranno stabiliti, quindi, a parità di condizioni e in assenza di precedenze previste nel succitato art.13, esclusivamente in base al punteggio e, nel caso di parità di punteggio, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.

 

Nessuna priorità, quindi, per i docenti neo-immessi nelle fasi 0 e A, di avere, in seguito a trasferimento, l’assegnazione, come scuola di titolarità, della sede provvisoria del corrente anno scolastico.  

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