Mobilità scuola docenti fase A: i docenti interessati possono partecipare anche a fasi successive. Quale domanda prevale?

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La Fase A dei movimenti, che coinvolge i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 e i neo-immessi nella fasi 0 e A, riguarda esclusivamente la mobilità provinciale, quindi all’interno della provincia di titolarità o di immissione in ruolo per i docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico.

La Fase A dei movimenti, che coinvolge i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 e i neo-immessi nella fasi 0 e A, riguarda esclusivamente la mobilità provinciale, quindi all’interno della provincia di titolarità o di immissione in ruolo per i docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico.

I docenti assunti entro l’a.s. 2014/15, oltre al trasferimento provinciale, possono chiedere, se hanno i requisiti necessari, anche passaggio di cattedra e passaggio di ruolo sempre provinciale.

Tutti i docenti coinvolti nella Fase A, che possono presentare domanda nei termini stabiliti dall’OM 241/2016, cioè dal 11aprile al 23 aprile, potranno partecipare anche alla mobilità interprovinciale che rientrerà nella Fase B per i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 e nella Fase D per i neo-immessi nelle fasi 0 e A.

Sarà possibile, quindi, per questi docenti, presentare più domande in tempi diversi. Questa possibilità ha fatto nascere nei docenti interessati un grande punto interrogativo:

Presentando più domande di mobilità, quale di queste prevale?

Per rispondere con certezza al quesito che molti docenti inviano alla redazione di OrizzonteScuola, è necessario considerare quanto dispone l’Ordinanza ministeriale.

L’art.8 comma 1 stabilisce che i docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 2015/16 delle scuole di ogni ordine e grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province. Qualora intendano avvalersi di quest'ultima possibilità, devono presentare due diverse domande secondo le modalità stabilite dall’OM 241/2016.

Sottolineando che le due domande distinte dovranno essere compilate e inviate online in tempi diversi, si ricordano le scadenze previste dalla normativa:

Fase A: coinvolge sia i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15, sia i neo-immessi delle fasi 0 e A

dal 11 aprile al 23 aprile

Fase B: tra i docenti coinvolti nella fase provinciale, interessa solo gli assunti entro il 2014/15

dal 9 maggio al 30 maggio

Fase D: tra i docenti coinvolti nella fase provinciale, interessa solo i neo-immessi nelle fasi 0 e A

dal 9 maggio al 30 maggio

Il docente che presenta sia domanda provinciale (trasferimento e/o passaggio) che interprovinciale e ottiene ambedue, sarà interessato solo dal movimento interprovinciale che, una volta disposto, annullerà quello provinciale, in sintonia con quanto prevede l’OM nell’art.8 comma 2:

Non si tiene conto della domanda di trasferimento o di passaggio relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia”

Come ulteriormente ribadito dal comma 3 del succitato articolo: “il trasferimento o il passaggio in altra provincia di un docente appartenente alle categorie di cui al comma l, ottenuto nel corso della FASE B o della FASE D della mobilità, annulla l'eventuale trasferimento o passaggio provinciale ottenuto dal medesimo docente nel corso della FASE A della mobilità. La sede ottenuta dal medesimo in esito alla fase A, non è disponibile per le operazioni di mobilità interprovinciali”

In caso di richiesta contemporanea nella stessa provincia di trasferimento e mobilità professionale (che interesserà solo i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15, non potendo essere richiesta dai neo-immessi in quanto non hanno ancora superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza) è necessario distinguere tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo.

Per quanto riguarda la richiesta contemporanea di trasferimento e passaggio di cattedra come chiarisce esplicitamente l’art.8 comma 5 dell’OM 241/2016: “I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l'ordine di elencazione delle classi di concorso. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità”

Per quanto riguarda la richiesta contemporanea di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, come chiarisce l’OM nell’art. 15 comma 2, “il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto”

Si ritiene utile chiarire che il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria,scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) e, nell'ambito del singolo ruolo, può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. In questo caso il docente potrà formulare ogni singola domanda di passaggio di ruolo indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso richiesta, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

Mobilità fase A, guida alla compilazione domande di passaggio cattedra e ruolo provinciali

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