Mobilità interprovinciale 2016/17: rischio penalizzazione per chi è stato assunto prima del 2014?

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Riceviamo in questi giorni le email di alcuni docenti che, assunti prima dell'a.s. 2014/15, cominciano a riflettere sulla nuova normativa sulla mobilità interprovinciale così come delineata dalla legge 107/2015.

Riceviamo in questi giorni le email di alcuni docenti che, assunti prima dell'a.s. 2014/15, cominciano a riflettere sulla nuova normativa sulla mobilità interprovinciale così come delineata dalla legge 107/2015.

I passaggi più importanti sono:

comma 108

"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). "

La legge dunque, agevolerebbe gli assunti nel 2014/15, permettendo loro di superare, ai fini della mobilità interprovinciale, il vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione. A questo punto la condizione di un assunto fino al 2013/14 e di un assunto che rientra ancora nel vincolo triennale viene equiparata.

A sua volta però il docente assunto fino al 2013 lamenta che un neoimmesso in ruolo nella fase ordinaria delle immissioni in ruolo 2015/16 partecipa alle operazioni di mobilità con le regole consuete, senza dover sottostare al nuovo regime degli ambiti territoriali

comma 73

Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.

Pertanto, a parere di alcuni docenti, tra le pieghe della legge potrebbero nascondersi delle ingiustificate discriminazioni. Lungi da noi dire cosa sia corretto o meno, poichè le regole della mobilità 2016/17 (a meno che la legge 107/2015 non subisca ancora aggiustamenti nella Legge di Stabilità) devono essere declinate nel contratto di mobilità 2016/17, consigliamo ai colleghi di scrivere ai sindacati rappresentativi che siederanno al tavolo delle trattative per far emergere queste problematiche e verificare se vengono considerate tali o meno. Certamente della mobilità 2016/17 ci sarà da parlare ancora a lungo.

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