Mobilità insegnanti 2015: il punteggio per esigenze di famiglia (ricongiungimento, figli, assistenza)

WhatsApp
Telegram

Punteggio esigenze di famiglia: differenza tra trasferimento a domanda e graduatoria interna di istituto. Chiarimenti per docenti e segreterie scolastiche

Punteggio esigenze di famiglia: differenza tra trasferimento a domanda e graduatoria interna di istituto. Chiarimenti per docenti e segreterie scolastiche

Lo speciale di OrizzonteScuola.it Guide, consulenza, normativa 

RICONGIUNGIMENTO

A) per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli PUNTI 6

Si premette che il punteggio è riconosciuto nella graduatoria interna e nel trasferimento ma non nelle domande di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra).

Documentazione (comune al trasferimento e alla graduatoria interna di istituto)

A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime.

Anche la residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

Si noti come si parla SOLO della residenza del familiare a cui si chiede di ricongiungersi a nulla rilevando la residenza del docente.

Punteggio

NEL TRASFERIMENTO

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l’anzidetta informazione.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (CIOÈ CHE NON COMPRENDANO L'INSEGNAMENTO DEL RICHIEDENTE) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, PURCHÉ COMPRESE FRA LE PREFERENZE ESPRESSE; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.
Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

Attenzione
Il punteggio non potrà essere assegnato per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune di titolarità.

Esempi:
Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Catanzaro:
in questo caso se il docente chiede trasferimento in scuole site nel comune di Catanzaro avrà riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare.
Comune di titolarità Lamezia Terme, trasferimento in altra scuola sempre di Lamezia Terme
in questo caso se il docente chiede trasferimento in un’altra scuola di Lamezia Terme NON avrà riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare (a nulla rilevando se il familiare risieda a Lamezia Terme o diverso comune).

NELLE GRADUATORIE INTERNE il punteggio si attribuisce quando il familiare È RESIDENTE NEL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (CIOÈ CHE NON COMPRENDANO L'INSEGNAMENTO DEL RICHIEDENTE) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

Attenzione
Il punteggio non potrà essere assegnato se comune di ricongiungimento del familiare e scuola di titolarità NON coincidano.

Esempi:
Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Catanzaro:
in questo caso il docente NON avrà riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare perché quest’ultimo risiede in comune diverso rispetto a quello di titolarità del docente.
Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Lamezia Terme:
in questo caso il docente AVRÀ riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare.

FIGLI
B) Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni PUNTI 4
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro PUNTI 3

Si premette che il punteggio è riconosciuto nella graduatoria interna e nel trasferimento ma non nelle domande di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra).

Documentazione (comune al trasferimento e alla graduatoria interna di istituto)

A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
Per ciò che riguarda lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Punteggio
I punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

Inoltre Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento (entro il 31/12/2015).

NEL TRASFERIMENTO Il punteggio per i figli spetta SOLO se richiesto per scuole che appartengono ad un comune diverso da quello di attuale titolarità.

Il punteggio dei figli, infatti, al pari di quello per il ricongiungimento, non si valuta nei trasferimenti nell'ambito dello stesso comune di titolarità (vale quindi l’esempio fatto per il ricongiungimento).

NELLA GRADUATORIA INTERNA DI ISITITUTO il punteggio per i figli, a differenza di quello di ricongiungimento, vale SEMPRE a prescindere dal comune di attuale titolarità o di quello di residenza dei figli. Si riconosce considerando solo l’esistenza dei figli.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

ASSISTENZA

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto PUNTI 6

Si premette che il punteggio è riconosciuto nella graduatoria interna e nel trasferimento ma non nelle domande di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra).

La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura; 
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo. 
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Condizioni e documentazione (comuni al trasferimento e alla graduatoria interna di istituto)

il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

Ai sensi dell’art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 edall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare,sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Punteggio

Il punteggio per la cura e l'assistenza dei familiari spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, PURCHÉ COMPRESE FRA LE PREFERENZE ESPRESSE; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.
Attenzione

NEL TRASFERIMENTO tali situazioni e punteggio non si valutano per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune di titolarità (valgono gli esempi fatti in precedenza).

NELLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO tali situazioni e punteggio si valutano SOLO quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza COINCIDE CON IL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.



WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile