Mobilità e punteggio, requisiti per valutare il bonus di 10 punti previsto nella tabella di valutazione. Quando si perde?

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Nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità 2016/17, tra le diverse voci che consentono di valutare il punteggio per la mobilità è inserita, nel Titolo I lettera D), quella relativa al bonus di 10 punti che può essere conteggiato solo dal docente che ha i requisiti richiesti dalla normativa.

Nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità 2016/17, tra le diverse voci che consentono di valutare il punteggio per la mobilità è inserita, nel Titolo I lettera D), quella relativa al bonus di 10 punti che può essere conteggiato solo dal docente che ha i requisiti richiesti dalla normativa.

Come chiarisce esplicitamente la tabella di valutazione, questo punteggio aggiuntivo spetta “a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti”. Per questo triennio è riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 10 punti

La possibilità di maturare questo punteggio, quindi, è legata esclusivamente al non aver presentato domanda di mobilità per un triennio, ma questo triennio deve essere compreso tra gli anni scolastici 2000/01 e 2007/08, quindi il conteggio può essere effettuato solo all’interno di otto anni scolastici senza possibilità di considerare nel computo anni scolastici precedenti al 2000/01 o successivi al 2007/08 come indicato dalla normativa, nella nota 5ter della tabella di valutazione:

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.”

Risulta utile sottolineare quanto esplicitato dalla norma in relazione al tipo di mobilità territoriale alla quale si fa riferimento. Viene, infatti precisato che per aver diritto al punteggio una tantum di 10 punti è necessario non aver presentato “domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale”, mentre si ha diritto a questo punteggio anche se “si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.” Quindi la richiesta di trasferimento interprovinciale e aver ottenuto il movimento richiesto nel periodo indicato consente al docente interessato di maturare il bonus di 10 punti purché la sua richiesta di trasferimento non abbia interessato anche la provincia di titolarità.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

– domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;

– domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;

– domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 13, comma 1 del CCNI.

Per usufruire di questo punteggio il docente interessato dovrà attestare il diritto alla sua attribuzione, mediante dichiarazione personale, nella quale dovranno essere elencati gli anni scolastici in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nella Tabella di valutazione.

Questa dichiarazione dovrà essere effettuata secondo il modello allegato all’O.M. sulla mobilità di prossima emanazione (sicuramente simile a quello adottato fino al corrente anno scolastico), nel quale il docente dovrà dichiarare:

  • di non aver presentato né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità, indicando i tre anni scolastici continuativi, compresi tra l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008, o, pur avendola presentata di averla revocata nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità

oppure

  • di aver presentato nell’ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ha fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 13, comma 1 del CCNI sulla mobilità

Quindi, anche i docenti che, nel periodo indicato dalla normativa, hanno presentato domanda di mobilità, hanno il diritto ad usufruire del bonus di 10 punti se rientrano in una delle seguenti condizioni:

  • è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza che applica il contratto sulla mobilità
  • è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento
  • è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento
  • è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale ed è stata ottenuta
  • è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 13, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento.

Il personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza, in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, o l’assegnazione provvisoria, ha mantenuto, quindi, il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo. Nello stesso modo non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

E’ utile chiarire che, in ogni caso, la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, senza ottenere, però, il movimento richiesto, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo di 10 punti , può far valere questo punteggio oltre che per la mobilità, anche per la graduatoria interna di istituto

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