Mobilità e graduatoria interna A.T.A.: valutazione anzianità di servizio, continuità, attribuzione del bonus di 40 punti, differenze tra mobilità a domanda e mobilità d’ufficio

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La Guida per la corretta compilazione della domanda di mobilità (scadenza 20 aprile) e della graduatoria interna di istituto.

La Guida per la corretta compilazione della domanda di mobilità (scadenza 20 aprile) e della graduatoria interna di istituto.

PREMESSA

Il personale A.T.A., a differenza di quello docente, una volta immesso in ruolo non ha nessun vincolo di anni da rispettare prima di effettuare domanda di trasferimento provinciale o interprovinciale.

Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compreso il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell'articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007 nonché quello che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009.

Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d'ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.

L'anzianità di servizio di pre ruolo e di ruolo si valuta a mesi fino alla data di scadenza della domanda sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna d'istituto (per i docenti non si è invece tenuto conto dell'anno in corso).

L'anzianità di servizio di pre ruolo si valuta per intero nella domanda di trasferimento; per intero i primi 4 anni e i 2/3 per gli anni successivi nella graduatoria interna d'istituto.

Nell'anzianità di servizio vanno computati, A TUTTI GLI EFFETTI, I PERIODI DI CONGEDO RETRIBUITI E NON RETRIBUITI disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio).

La continuità nella scuola e quella nel comune sono valutate ad anno intero (fino al 31/8/2012);

Nella domanda di trasferimento si valuta la continuità nella scuola per almeno un triennio; nella graduatoria interna d'istituto si prescinde dal computo del triennio (si valuta già al secondo anno), ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.

ALLEGATO E – ANZIANITÀ DI SERVIZIO

A) PUNTI 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda).
A1) PUNTI 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda).

Nota bene

Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali.
Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale.

Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

  • Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;
  • Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell'ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell'art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
  • Il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
  • Il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
  • Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;
  • Il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
  • I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);

Per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;

Al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;

Per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio – punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art.21, della legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;

In applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso.

Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);

Per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato .
B) PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile.
B1) PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto b).

Nota bene

Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali.
Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO, NONCHÉ DEL SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO PERSONALE DOCENTE, VIENE EFFETTUATA PER INTERO NELLA MOBILITÀ A DOMANDA, mentre per la mobilità d'ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

  • il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
  • Il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge n. 958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
  • Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.
  • Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato;
  • Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.

C) PUNTI 1 per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in pubbliche amministrazioni o negli enti locali.

Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) )
PUNTI 8 entro il quinquennio
PUNTI 12 oltre il quinquennio
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.

Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo

Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.

Nota bene

La continuità nella scuola si valutata ad anno intero e quindi fino al 31 agosto 2012 (a.s. 2011/12).

NELLA MOBILITÀ A DOMANDA SI VALUTA SOLO LA CONTINUITÀ NELLA SCUOLA PER ALMENO UN TRIENNIO, mentre IN QUELLA D'UFFICIO ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio (si valuta già dal secondo anno).

Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (CON ESCLUSIONE PERTANTO SIA DEL PERIODO DI SERVIZIO PRE-RUOLO SIA DEL SERVIZIO COPERTO DA DECORRENZA GIURIDICA RETROATTIVA DELLA NOMINA) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità.
Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. INTERROMPE LA CONTINUITÀ.
Il punteggio va invece attribuito in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.

In particolare, la continuità NON SI INTERROMPE

  • Nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01 (T.U. MATERNITÀ/PATERNITÀ);
  • Nei casi di aspettative per motivi di salute; gravidanza e puerperio; servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile; mandato politico;
  • Nei casi di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali;
  • Nei casi di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc.
    Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione
  • NON INTERROMPE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche.
  • NON INTERROMPE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel sessennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità.
  • NON DEVE ESSERE CONSIDERATA INTERRUZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.
  • NON INTERROMPE, ALTRESÌ, LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, l'utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 26 giugno 2009, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda NON INTERROMPE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.

E) PUNTI 4 per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera d) (VALIDO SOLO PER I TRASFERIMENTI D'UFFICIO).

Nota bene

Ricordiamo che nella mobilità a domanda si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio; NELLA GRADUATORIA INTERNA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL PERDENTE POSTO si valuta invece la continuità nella scuola già al secondo anno (a prescindere quindi dal triennio come già detto in precedenza al punto D), MA SI VALUTA ANCHE LA CONTINUITÀ NEL COMUNE (sempre ad anno intero) PER I PERIODI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI NON COINCIDENTI CON LA CONTINUITÀ NELLA SCUOLA.

Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.

Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell'ottennio.

F) 40 PUNTI a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, viene riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere a) e b) , c) e d)

Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale.

Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per quattro anni nella stessa scuola (quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda) alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra, a partire dalla mobilità per l'anno scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma contrattuale introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.

L'anno scolastico 2007/2008 (anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi nell'anno scolastico 2005/06) sarà l'ultimo anno utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Si chiarisce che tale punteggio potrà essere utilizzato anche successivamente a tale periodo.

Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nell'ottennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità, fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro l'ottennio, nella scuola di precedente titolarità.

Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo.

Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionala che nell'ottennio non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Personale Ata. Trasferimento e graduatoria interna: calcolo anzianità e continuità di servizio

Mobilità ATA: dal 23 marzo al 20 aprile le domande su Istanze on line. Numero province e preferenze

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