Mobilità docenti di ruolo: blocco tre anni, precedenze, trasferimenti

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Quali docenti potranno chiedere il trasferimento provinciale e interprovinciale per il prossimo anno scolastico? Particolare attenzione alla mobilità interprovinciale. Precisazione sulla mobilità professionale.

Quali docenti potranno chiedere il trasferimento provinciale e interprovinciale per il prossimo anno scolastico? Particolare attenzione alla mobilità interprovinciale. Precisazione sulla mobilità professionale.

TRASFERIMENTO PROVINCIALE

Il personale docente ed educativo non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in AMBITO PROVINCIALE il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2013 O PRECEDENTE.

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti PER ALTRA PROVINCIA per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2012 O PRECEDENTE.

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PRECISAZIONI

Si noti come il riferimento per entrambi i movimenti (provinciale e interprovinciale) prenda in considerazione la decorrenza giuridica della nomina in ruolo e non quella economica. Ciò vuol dire che vale sempre la decorrenza giuridica indipendentemente se quell’anno scolastico sia coperto o meno da servizio.

Es. il docente immesso in ruolo giuridicamente 1/9/2013 ed economicamente 1/9/2014 può produrre domanda di trasferimento provinciale anche se nell’a.s. 2013/14 non abbia avuto una supplenza.
Stessa cosa per il trasferimento interprovinciale partendo però dall’1/9/2012.

Giova ricordare che il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali è relativo esclusivamente al trasferimento (mobilità a domanda) e non al passaggio di cattedra o di ruolo (mobilità professionale), pertanto, purché ovviamente si sia già superato l’anno di prova e si possegga il titolo abilitante per il passaggio richiesto, si può richiedere passaggio di cattedra o di ruolo in altra provincia anche se immessi in ruolo giuridico dopo l’1/9/2012.

Inoltre, sono esclusi dai relativi vincoli temporali i docenti che rientrino in tali categorie:
1. personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2. personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
3. disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
4. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
5. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
6. chi assiste il coniuge, il figlio con disabilità; il figlio referente unico che assiste il genitore con disabilità; chi esercita la tutela legale del disabile.

ATTENZIONE:

per ciò che riguarda il trasferimento interprovinciale può superare il blocco del triennio anche il FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE CON GRAVE DISABILITÀ, con la precisazione però che in questo caso non si ha diritto ad alcuna precedenza, ma solo alla possibilità di concorrere, a punteggio, con tutti gli altri docenti che hanno diritto ad ottenere il trasferimento in altra provincia.

ES. anche un neo immesso in ruolo o comunque un docente immesso con decorrenza giuridica dopo l’1/9/2012, che assiste il genitore in disabilità, può chiedere il trasferimento interprovinciale, superando quindi il blocco triennale, ma non avendo però nessuna precedenza rispetto a chi fa la stessa domanda perché assunto con decorrenza giuridica l’1/9/2012 o precedente.
La precedenza, infatti, per il figlio che assiste il disabile, è relativa solo ai trasferimenti provinciali, alle assegnazioni e utilizzazioni e non ai trasferimenti interprovinciali.

Mobilità 2015/16. Firmata ipotesi di mobilità: il testo con le novità

 



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