Mobilità. Docenti neoimmessi da fase B e C da GaE chiedono deroga al vincolo triennale. Che senso ha costringere in una provincia non scelta?

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Il Testo Unico della Scuola al secondo comma dell'art. 465 prevede: “ I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione”. Sancisce, dunque, il diritto dei docenti già di ruolo di effettuare mobilità sulla metà dei posti disponibili prima di procedere con nuove assunzioni.

Il Testo Unico della Scuola al secondo comma dell'art. 465 prevede: “ I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione”. Sancisce, dunque, il diritto dei docenti già di ruolo di effettuare mobilità sulla metà dei posti disponibili prima di procedere con nuove assunzioni.

Il comma 108 della legge 107/15, in accordo con il criterio di salvaguardia dei docenti già di ruolo, si spinge molto oltre, accordando ai suddetti docenti non la metà, bensì la totalità dei posti disponibili, compresi quelli assegnati, in via provvisoria, ai docenti GaE assunti in fase B e C.

Il concorso docenti – D.D.G. N. 106 del 23/02/2016 – è stato bandito per 63.712 posti che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018.

Tutti i docenti già di ruolo hanno il diritto di effettuare mobilità provinciale ed interprovinciale sulla metà di questi posti nel triennio indicato.

Il problema è che i neo-immessi nel 2015/16 verranno privati di tale diritto in quanto soggetti al vincolo triennale di permanenza sulla provincia ( art. 399 comma 3 del Testo Unico).

Dopo queste immissioni, previste dal concorso, il numero dei posti disponibili per la mobilità diverrà esiguo. Va sottolineato con forza che il vincolo di permanenza triennale è stato pensato ed applicato a situazioni ORDINARIE, in cui i docenti hanno avuto la possibilità di scegliere la provincia di immissione in ruolo; noi docenti neo-immessi, invece, che saremo sottoposti a mobilità STRAORDINARIA – cioè nazionale e obbligatoria – non avremo questa prerogativa.

Pertanto che senso ha vincolare per tre anni su una provincia docenti che sono sottoposti a mobilità coatta e che non l'hanno scelta?

E perché questi stessi docenti stanno subendo sulla propria pelle il criterio di salvaguardia degli assunti 'ante legem' (che avranno la precedenza su TUTTI i nostri posti) ma non potranno beneficiare dello stesso criterio nei prossimi anni?

Chiediamo pertanto che, nell' ambito della conversione in legge del decreto 42 del 2016, così come è stato già chiesto per le assegnazioni provvisorie (emendamento Puglisi), VENGA DEROGATO IL VINCOLO TRIENNALE RELATIVO AI TRASFERIMENTI- di cui art 399 comma 3 del T.U.- ai docenti immessi in fase B e C del piano straordinario di assunzione previsto dalla L.107/15.

Il comma 108 della suddetta legge ha già derogato il vincolo agli assunti 'ante legem' – sia per i trasferimenti interprovinciali che per le assegnazioni provvisorie – proprio perché potessero beneficiare delle nuove assunzioni prima di tutti; sarebbe, dunque, una terribile, illegittima discriminazione non concedere a noi la stessa opportunità.

Comunicato condiviso e sottoscritto da:

– DOCENTI FASE C: Coordinamento Nazionale (4775 membri)
– GAE fase B e C coordinamento nazionale nuovi assunti e familiari (2911membri)
– Docenti ruolo 2015 fase B (2400 membri)
– Comitato Organico potenziamento- Fase C (1654 membri)
– Coordinamento Potenziamento Scuola Bologna

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