Mobilità: il docente neo-immesso dovrà chiedere sede definitiva mediante trasferimento anche se non ha svolto anno di prova

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Il docente immesso in ruolo nel corrente anno scolastico è tenuto a svolgere l’anno di prova come indicato nella legge 107 e ulteriormente chiarito nel D.M. 850/2015.

Il docente immesso in ruolo nel corrente anno scolastico è tenuto a svolgere l’anno di prova come indicato nella legge 107 e ulteriormente chiarito nel D.M. 850/2015.

Nel comma 115 della legge 107, infatti, si chiarisce che “Il personale docente ed educativo e' sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo” e che “Il superamento del periodo di formazione e di prova e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche”.

Non tutti i docenti neo-immessi, per diverse motivazioni , riescono, però, a svolgere l’anno di prova a causa di assenze non imputabili alla loro volontà, ma determinate, per esempio da ragioni di salute o da astensione obbligatoria e/o facoltativa per maternità. Altri docenti neo-immessi, invece, non svolgono l’anno di prova a causa del differimento volontario della presa di servizio.

I docenti che si trovano in questa situazione dovranno, quindi svolgere l’anno di prova il prossimo anno scolastico 2016/17 e in merito a questa possibilità emergono da parte loro dubbi e incertezze che vengono espressi con numerosi quesiti alla redazione di OrizzonteScuola.

Il quesito più frequente, al quale OS ritiene utile fornire una risposta chiarificatrice, è il seguente:

Non avendo effettuato l’anno di prova, dovrò chiedere la sede definitiva per il prossimo anno scolastico oppure dovrò restare nell'attuale sede provvisoria per svolgere l’anno di prova?

Dovrò, quindi, rinviare di un anno la richiesta della sede definitiva?

Non aver svolto l’anno di prova non determina l’obbligo di permanere nella sede provvisoria per un altro anno scolastico, infatti, il docente che si trova in questa situazione deve necessariamente chiedere l’assegnazione della sede definitiva per il prossimo anno 2016/17.

Questa richiesta potrà essere effettuata mediante la domanda di trasferimento .

Con il trasferimento al docente neo-immesso verrà assegnata una sede definitiva che sarà, per lui la sede di titolarità che potrà essere su scuola (per docenti assunti in fase 0 e fase A) o su ambito territoriale (per i docenti assunti nelle fasi B e C da GM e da GaE o per gli immessi in ruolo nelle fasi 0 e A che chiedono e ottengono trasferimento in altra provincia).

In ambedue i casi la sede definitiva sarà per questi docenti la sede dove potranno e dovranno svolgere l’anno di prova e formazione. Questa sede sarà la scuola di titolarità per i docenti neo-immessi che hanno partecipato alla fase A dei movimenti o la scuola dell’ambito di titolarità dove, in seguito alla chiamata diretta da parte del Dirigente scolastico, il docente avrà l’incarico triennale, per i neo-immessi che hanno partecipato alle fase B – C e D dei movimenti

Se i docenti interessati non potranno essere soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse nella domanda di trasferimento saranno trasferiti d’ufficio con assegnazione della titolarità in una sede che risulterà fondamentale per lo svolgimento dell’anno di prova

Quindi è possibile rispondere con certezza al quesito posto dai docenti, sostenendo che non si deve rinviare di un anno la richiesta della sede definitiva e che il non svolgimento dell’anno di prova non rappresenta un impedimento per inoltrare la relativa richiesta. Anzi, è utile chiarire che nel caso il docente non presenti questa richiesta mediante domanda di trasferimento, l’assegnazione della sede definitiva verrà fatta d’ufficio con tutte le conseguenze non sempre piacevoli per il docente coinvolto.

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