Mobilità, i casi in cui è previsto rinunciare al trasferimento ottenuto

Di Lalla
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Lalla – Concluse le operazioni di mobilità per i docenti di infanzia/primaria, secondaria I grado e personale educativo, e trasmesse al SIDI le domande del personale di scuola secondaria di II grado, analizziamo le particolari e rare condizioni nelle quali è possibile rinunciare al trasferimento ottenuto.

Lalla – Concluse le operazioni di mobilità per i docenti di infanzia/primaria, secondaria I grado e personale educativo, e trasmesse al SIDI le domande del personale di scuola secondaria di II grado, analizziamo le particolari e rare condizioni nelle quali è possibile rinunciare al trasferimento ottenuto.

L’art. 5 comma 5 della O.M. n. 9 del 13/03/2013 stabilisce:

"Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi".

Pertanto la motivazione con la quale il docente rinuncia al trasferimento concesso deve trovare fondamento in gravi motivi sopravvenuti (ci viene da pensare ad es. a motivi di salute che renderebbero gravosi gli spostamenti verso la sede ottenuta), il posto di provenienza deve comunque essere rimasto libero nelle operazioni di mobilità, pertanto la rinuncia non incide negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto e il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Soddisfatte queste condizioni, gli Uffici Scolastici concedono il decreto di rinuncia al trasferimento.

Ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.I. sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.183.

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