Mobilità: anche i docenti neo assunti dovranno presentare domanda

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La domanda servirà ad avere la sede definitiva nella provincia di immissione in ruolo. Tutto il personale neo immesso in ruolo (docente e ATA) dovrà presentare la domanda su Istanze on line nei tempi che saranno indicati dal Ministero.

La domanda servirà ad avere la sede definitiva nella provincia di immissione in ruolo. Tutto il personale neo immesso in ruolo (docente e ATA) dovrà presentare la domanda su Istanze on line nei tempi che saranno indicati dal Ministero.

Lo stabilisce, come ogni anno, il CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2015/16.

Ricordiamo che "in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente ed educativo non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo"

E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.

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In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.

Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale titolare nella provincia.

Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza effettiva, per almeno cinque anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell’apposita O.M.

L'ipotesi di contratto

 



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