Mobilità 2016, punteggio continuità di servizio: come e quando si valuta. Differenze tra mobilità e graduatoria interna

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Il punteggio spettante al docente che chiede trasferimento viene calcolato in base alle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI 2016/17, dove viene effettuata la distinzione tra punteggio di servizio (Titolo I – Anzianità di servizio), punteggio per ricongiungimento familiare e figli minori (Titolo II – Esigenze di famiglia) e punteggio per titoli (Titolo III – Titoli generali).

Il punteggio spettante al docente che chiede trasferimento viene calcolato in base alle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI 2016/17, dove viene effettuata la distinzione tra punteggio di servizio (Titolo I – Anzianità di servizio), punteggio per ricongiungimento familiare e figli minori (Titolo II – Esigenze di famiglia) e punteggio per titoli (Titolo III – Titoli generali).

Nel Titolo I della Tabella di valutazione, tra le voci che consentono di valutare il punteggio per il servizio svolto dal docente, c’è quella che si riferisce alla continuità di servizio nella scuola di titolarità.

Questo punteggio è previsto nella lettera C) dove viene indicato esplicitamente quanto segue:

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici

nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica

di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica

(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) ……………………………………………….. punti 6

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio ………………………………………………………………………………………………………………………… punti 2

oltre il quinquennio………………………………………………………………………………………………………………………….. punti 3

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia”

Il punteggio di continuità , nella domanda di trasferimento, spetta, quindi, ai docenti che hanno maturato un triennio continuativo di servizio nella scuola di titolarità (o nella scuola di utilizzazione per i docenti D.O.S.), per la stessa tipologia di posto (sostegno o posto comune) e per la stessa classe di concorso.

Il docente che ha maturato il triennio continuativo nella scuola di titolarità, sarà, quindi, colui per il quale l’anno in cui presenta la domanda di trasferimento è il quarto anno in cui risulta titolare nella scuola. Il punteggio minimo spettante al docente sarà, conseguentemente, di 6 punti (2 punti ogni anno entro il quinquennio, quindi 2×3=6 punti)

Non ha diritto, perciò, a tale punteggio il docente che ha prestato servizio nella scuola anche per più di tre anni, ma non continuativi, in seguito a mobilità volontaria e successivo rientro, sempre volontario, nella scuola, poiché il triennio necessario per valutare la continuità deve essere continuativo.

Diverso è il caso del docente soprannumerario trasferito a domanda condizionata che riesce a rientrare, all’interno dell’ottennio, nella scuola di precedente titolarità, tematica che vedremo più avanti.

Consideriamo prima il caso del docente titolare nella scuola che ha maturato il diritto al punteggio di continuità.

Come chiarisce la nota 5 della tabella di valutazione per usufruire di questo punteggio e non perdere il diritto alla sua valutazione il docente interessato deve attestare la continuità di servizio mediante dichiarazione personale nella quale dovrà essere indicata la scuola di attuale titolarità e gli anni scolastici nei quali ha prestato ininterrottamente servizio nella medesima unità scolastica conservandone la titolarità.

Questa dichiarazione dovrà essere effettuata secondo il modello allegato all’O.M. sulla mobilità di prossima emanazione (sicuramente simile a quello adottato fino al corrente anno scolastico, cioè l’allegato F).

L’allegato F o comunque il modello che sarà indicato nell’ordinanza, nel caso venga predisposto un format differente per il prossimo anno scolastico, dovrà essere compilato, quindi, esclusivamente dai docenti che hanno maturato il punteggio di continuità.

La mancata presentazione del modello di dichiarazione personale , determina la perdita di tale diritto.

E’ utile ribadire, come sottolineato nella nota 5) della tabella di valutazione, che, per l'attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o, per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa, nella stessa scuola di titolarità, interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

Risulta, quindi, escluso dal computo del triennio sia il periodo di servizio pre-ruolo, sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina e sia l’anno di immissione in ruolo del docente neo-immesso che risultava su sede provvisoria anche se questa è diventata, l’anno seguente, la sua sede definitiva di titolarità.

Nel computo del punteggio per la continuità didattica si dovrà considerare come decorrenza quella dell’assegnazione della sede definitiva dove si è prestato effettivo servizio con decorrenza economica dell’immissione in ruolo

Come chiarisce esplicitamente la tabella di valutazione il punteggio di continuità spetta anche ai docenti attualmente titolari nella Dotazione Organica Sostegno, per i quali il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004.

Nello stesso modo viene chiarita la decorrenza del computo del triennio continuativo per i docenti di Religione cattolica, per i quali il conteggio decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.

Un utile chiarimento viene fornito nella nota 5 per i docenti della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia, in relazione al mantenimento o perdita del punteggio di continuità:

L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente.

Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.

Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza prevista nell’art. 13, comma 1, punto II) ( Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio) del CCNI 2016/17, per i quali il trasferimento d’ufficio determina il mantenimento del diritto al punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità come analizzeremo più avanti

Il punteggio di continuità, inoltre può essere conteggiato e deve essere attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

Conseguentemente, come chiarisce la nota 5, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito “nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione”

Il punteggio di continuità spetta anche nel caso di servizio prestato in altra classe di concorso o in altra tipologia di posto, diverso da quello di titolarità, se il docente rientra in una delle condizioni previste nella normativa:

Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero

utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità”

In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

Nel calcolo del punteggio, non deve essere valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Il punteggio di continuità maturato dal docente non spetta nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento, movimenti che determinano l’interruzione della continuità, salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Vediamo ora di analizzare, appunto, il caso dei docenti soprannumerari trasferiti a domanda condizionata, per i quali la normativa prevede delle garanzie per il mantenimento del punteggio di continuità anche se risultano titolari in un’altra istituzione scolastica in seguito a trasferimento d’ufficio o trasferimento a domanda condizionata.

In base a quanto disposto nel CCNI (nota 5 della tabella di valutazione), non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.

La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata, quindi, anche al personale docente beneficiario della precedenza prevista nell’art. 13, comma 1, punto II) del CCNI che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su dotazione provinciale.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Il diritto al mantenimento del punteggio di continuità dei docenti soprannumerari trasferiti a domanda condizionata deve essere attestato mediante dichiarazione personale che dovrà essere effettuata secondo il modello allegato all’O.M. sulla mobilità di prossima emanazione (sicuramente simile a quello adottato fino al corrente anno scolastico, cioè l’allegato F).

Nella dichiarazione personale il docente interessato, per non perdere il diritto all’attribuzione del punteggio di continuità, dovrà dichiarare:

a) la scuola di attuale titolarità
b) la scuola dalla quale è stato trasferito d’ufficio e per la quale si ha precedenza per il rientro, in quanto richiesta ogni anno con domanda condizionata
c) gli anni scolastici nei quali è stata inoltrata domanda condizionata
d) gli anni scolastici di servizio continuativo nella scuola di precedente titolarità
e) gli anni scolastici di servizio continuativo nel comune in cui è ubicata la scuola di precedente titolarità (non coincidenti con quelli dichiarati nella lettera d)

Si precisa che la dichiarazione di servizio continuativo nel comune, prevista nella lettera e) e' riservata ai docenti individuati come perdenti posto.

E’ utile sottolineare che il punteggio di continuità viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione di eventuali docenti soprannumerari .

I criteri per il calcolo del punteggio ai fini della graduatoria interna, però, sono differenti rispetto a quelli utilizzati per il trasferimento ed è utile che il docente interessato sia consapevole di ciò per verificare eventuali errori nel punteggio spettante ai fini del suo inserimento nella graduatoria.

Come chiarisce la nota 5bis) della tabella di valutazione, infatti:

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di

continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)

– entro il quinquennio………………………………………………………..… Punti 2

– oltre il quinquennio ………………………………………………………………. Punti 3

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) ………………………………………………………..Punti 1

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.”

Per l’attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto non è necessario, quindi, come per la mobilità a domanda, aver prestato un servizio senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni, ma questo punteggio si valuta subito dopo il primo anno.

Il punteggio di continuità nel Comune spetta, quindi, a tutti i docenti per la graduatoria interna e anche per la mobilità ai docenti trasferiti come soprannumerari a domanda condizionata che sono nell’ottennio e chiedono il rientro con precedenza nella scuola (precedenza II) o nel comune (precedenza IV) di ex-titolarità Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lettera C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.

Importante sottolineare che il punteggio previsto nella lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto nella lettera C).

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