Mobilità 2016: nei trasferimenti interprovinciali non è prevista la precedenza per assistenza al genitore disabile

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Confermata anche nel nuovo CCNI la precedenza nei trasferimenti per assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale. Sono però utili alcune precisazioni.

Confermata anche nel nuovo CCNI la precedenza nei trasferimenti per assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale. Sono però utili alcune precisazioni.

Fino allo scorso anno quando vigeva il blocco triennale per i trasferimenti tra province diverse, il docente che assisteva il genitore con disabilità in qualità di figlio referente unico poteva superare tale blocco pur non godendo comunque di una precedenza. L’assistenza, quindi, era utile solo ai fini del superamento del blocco triennale.

Dal momento che per la prossima mobilità il blocco triennale non esiste per nessuna categoria dei docenti, il nuovo punto V del CCNI si limita a precisare che nei trasferimenti interprovinciali il figlio che assiste il genitore non gode di nessuna precedenza.

Recita il punto:
“Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.”

Pertanto mentre tale precedenza è valida nella fase A Comunale (solo tra distretti diversi dello stesso comune) e in quella Provinciale; nella fase B provinciale per gli assunti da GM in fase B e C del piano straordinario, non è valida nelle successive fasi B (interprovinciale assunti entro il 2014/15), C (assunti fasi B e C da GAE) e D (fase 0 e A e Concorso B e c che chiederanno trasferimento interprovinciale).

Si ricorda inoltre che la precedenza di cui al punto V non è prevista per altri familiari che non siano il coniuge, il figlio o il genitore (con le precisazioni di cui sopra) e per chi esercita la tutela legale. Quindi sono esclusi tuti gli altri familiari (tranne il fratello che assiste la sorella convivente, e viceversa, in assenza però di entrambi i genitori o se questi sono inabili).

L’art. 14 infatti precisa:
“Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale [assegnazione provvisoria].”

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