Mobilità 2016: ecco l’ordine delle operazioni. Passaggio di cattedra/ruolo provinciale è su scuola, interprovinciale è subito dopo la fase B

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L’allegato 1 del nuovo CCNI riguarda l’ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO. Facciamo il punto.

L’allegato 1 del nuovo CCNI riguarda l’ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO. Facciamo il punto.

FASE A PROVINCIALE (divisa in 3 punti)

I primi movimenti saranno della fase A divisi in Comunale e Provinciale.

1. Nella prima fase A rientrano tutti i docenti già di ruolo assunti entro il 2014/15 e le operazioni sono finalizzate ad acquisire un titolarità su sede scolastica all’interno del comune di attuale titolarità.

I movimenti verranno effettuati nel rispetto delle precedenze di cui all’art 13 (ex art 7) comprese quelle che prevedono l’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i C.P.I.A o nelle strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie per chi abbia prestato almeno tre anni di servizio in predetti corsi o strutture (artt. 29 e 30 del CCNI).

A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

2. Nella seconda fase A ci saranno i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica.

A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 15/16 ai sensi dell’art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A del piano straordinario di assunzioni compresi i docenti nominati sul sostegno.

I movimenti verranno effettuati nel rispetto delle precedenze di cui all’art 13 (ex art 7) comprese quelle che prevedono l’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i C.P.I.A o nelle strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie per chi abbia prestato almeno tre anni di servizio in predetti corsi o strutture (artt 29 e 30 del CCNI).

Sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.

Sono altresì ricompresi i trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell’ambito della provincia.

3. Operazioni di mobilità professionale

Queste operazioni sono effettuate nel limite del 25% delle disponibilità al termine della fase A comunale e provinciale fatto salvo l’accantonamento numerico dei posti per gli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni da graduatorie di merito (qualora il calcolo della predetta aliquota dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale), sono finalizzate ad acquisire un titolarità su sede scolastica.

I movimenti verranno effettuati nel rispetto delle precedenze di cui all’art 13 (ex art 7) comprese quelle che prevedono l’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i C.P.I.A o nelle strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie per chi abbia prestato almeno tre anni di servizio in predetti corsi o strutture (artt. 29 e 30 del CCNI).

A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

FASE B (divisa in 3 punti)

Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell’acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012.

1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15

I movimenti verranno effettuati nel rispetto delle precedenze di cui all’art 13 (ex art 7) comprese quelle che prevedono l’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i C.P.I.A o nelle strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie per chi abbia prestato almeno tre anni di servizio in predetti corsi o strutture (artt. 29 e 30 del CCNI).

A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

2. Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15

Dette operazioni si svolgono nel limite delle disponibilità residue dopo la fase della mobilità professionale provinciale.

I movimenti verranno effettuati nel rispetto delle precedenze di cui all’art 13 (ex art 7). A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale nell'a.s, '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito

Dopo le operazione sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell'a.s, '15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all’interno della provincia di nomina.

I movimenti verranno effettuati nel rispetto delle precedenze di cui all’art 13 (ex art 7). A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali.

I movimenti verranno effettuati nel rispetto delle precedenze di cui all’art 13 (ex art 7). A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.

Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.

EFFETTUAZIONE DELLA FASE D

Possono partecipare a questa fase i docenti assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano di assunzioni 15/16 nonché da fasi B e C del medesimo piano 15/16 provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012.

I movimenti verranno effettuati nel rispetto delle precedenze di cui all’art 13 (ex art 7). A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.    

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