Mobilità 2015 docenti di ruolo: dopo 3 anni nella stessa scuola spetta il punteggio di continuità

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La continuità del servizio viene valutata solo se si è prestato un servizio ininterrotto da ALMENO UN TRIENNIO nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado.

La continuità del servizio viene valutata solo se si è prestato un servizio ininterrotto da ALMENO UN TRIENNIO nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado.

PREMESSA

Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004; per i docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.

Non va valutato l'anno scolastico in corso (2014/15) al momento di presentazione della domanda. Pertanto l’anno incorso non può essere aggiunto per raggiungere il triennio. Quindi quello in corso deve essere almeno il QUARTO anno affinché si possano far valere tre anni di continuità.

CONTINUITÀ: DECORRENZA ECONOMICA DELLA NOMINA E ASSEGNAZIONE di SEDE DEFINITIVA

La continuità didattica è attribuita partendo dalla DECORRENZA ECONOMICA dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della SEDE DEFINITIVA.

Pertanto è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo, sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, anche se coperta da servizio, nonché quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

Capita sovente che il neoimmesso in ruolo ottenga come sede definitiva quella in cui ha svolto l’anno di prova e ci chieda se deve calcolare già due anni di continuità.

La risposta è che deve calcolare solo 1 anno, a partire dall’assegnazione della sede definitiva, perché durante l’anno di prova il docente non ha ancora una sede definitiva ma solo provvisoria e la continuità non potrà valere su quest’ultima, a nulla rilevando che sia la stessa sede che da provvisoria è diventata definitiva.

CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUITÀ

Come già detto la continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.

Dal 2003/04 è riconosciuta al personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola SECONDARIA di II grado relativamente alla sede di servizio; l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.

L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola PRIMARIA, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’INFANZIA e per la scuola PRIMARIA dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno). Per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.

Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.

Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio.

QUANDO NON SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ 

Il punteggio della continuità spetta:

  • ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

Non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

L’anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

Il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:

  • per malattie; 
  • per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio anche se non retribuiti); 
  • per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile; 
  • per mandato politico ed amministrativo; 
  • nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite; per incarico della presidenza di scuole secondarie; per
  • esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici; per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso; per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8
  • per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
  • per il servizio prestato nelle scuole militari.
  • per aver presentato domanda di assegnazione o trasferimento e non averla ottenuta.

Per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo NON INTERROMPE la continuità di servizio.

QUANDO SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ 

Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.

Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476.

Per trasferimento dai posti di sostegno ai posti comuni o viceversa anche se si ottengono tali posti nella stessa scuola di servizio.

Nel caso si ottenga passaggio di cattedra o di ruolo (anche se si era soprannumerari).

Nel caso si ottenga assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) o trasferimento annuale SALVO CHE si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).

Si ricorda che l’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo per la scuola primaria e, per la scuola dell’infanzia dall’a.s. 1999/2000, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio

PERDENTI POSTO E CONTINUITÀ 

Il docente perdente posto trasferito a domanda condizionata in un'altra scuola produce ogni anno (per 8 anni) domanda di trasferimento indicando nel modulo di domanda come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata. Questo per esprimere la volontà di rientro nella scuola di precedente titolarità e per non perdere la continuità.

Ricordiamo altresì che il punteggio di continuità gli sarà riconosciuto NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ per la formulazione della graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero.

Non interrompe la continuità del servizio L'UTILIZZAZIONE IN ALTRA SCUOLA del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.

La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche a seguito del trasferimento d'ufficio, se il docente sia attualmente titolare su posti DOP.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e NON ANCHE DELLA DOMANDA DI PASSAGGIO.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.

ESEMPI DI CONTINUITÀ MINIMA:

Può far valere la continuità il docente neo immesso in ruolo nel 2010/11.
entrata in ruolo nel 2010/11 (sede provvisoria) il docente ottiene la sede definitiva nel 2011/12 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta però nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:
2011/12 (sede definitiva);
2012/13
2013/14
Non si conta l’anno in corso.

IL PUNTEGGIO DELLA CONTINUITA'

Punteggio 6 pp.

Si ricorda inoltre che per ogni ulteriore anno di servizio:

  • entro il quinquennio si assegnano 2 pp per ogni anno di servizio
  • oltre il quinquennio si assegnano 3 pp per ogni anno di servizio

Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

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