Mobilità 2013/14: le modalità di applicazione della precedenza Legge 104/92

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Lalla – Precisazioni UST Foggia sull’applicazione della precedenza ex Legge 104/92 nella disposizione dei movimenti del personale per l’a.s. 2013/14. Elencazione delle categorie, situazioni professionali dei familiari/attività svolte, distanza tra il luogo di residenza dell’assistito e la residenza di altro familiare, motivi di salute, convivenza e ragioni oggettive di impedimento all’assistenza – docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI, figlio referente unico/condizioni, obbligo della Prima Preferenza, docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI, trasferimenti interprovinciali personale neo immesso in ruolo.

Lalla – Precisazioni UST Foggia sull’applicazione della precedenza ex Legge 104/92 nella disposizione dei movimenti del personale per l’a.s. 2013/14. Elencazione delle categorie, situazioni professionali dei familiari/attività svolte, distanza tra il luogo di residenza dell’assistito e la residenza di altro familiare, motivi di salute, convivenza e ragioni oggettive di impedimento all’assistenza – docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI, figlio referente unico/condizioni, obbligo della Prima Preferenza, docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI, trasferimenti interprovinciali personale neo immesso in ruolo.

1) Elencazione delle categorie, previste dal punto V dell’art. 7 del citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92:

a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) – anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità;
b) coniuge che assiste l’altro coniuge disabile in situazione di gravità;
c) colui che esercita la legale tutela di disabile in situazione di gravità (da documentare con sentenza del Tribunale ovvero con dichiarazione personale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011)
d) figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità : cfr. punto 4 successivo).

2) Situazioni professionali dei familiari/attività svolte.

Su questo punto, l’Ufficio ritiene che, al fine di evitare interpretazioni soggettive, non saranno considerati gli aspetti legati alle attività professionali svolte dai vari componenti della famiglia. Al riguardo, tuttavia, è bene ricordare che costituiscono eccezione e, quindi, causa di impedimento all’assistenza del disabile, le seguenti condizioni:

a) Esclusiva presenza di figli minorenni del disabile; b) figli disabili in situazione di gravità; c) soggetti in stato di detenzione; d) suore e religiosi inseriti in contesti che escludono la presenza in famiglia; e) figlio (fratello/sorella del richiedente la precedenza) che assista l’altro genitore disabile.

3) Distanza tra il luogo di residenza dell’assistito e la residenza o il luogo di altro familiare.

Non vi sono vincoli relativamente a tale requisito, motivo per cui la residenza in altro comune – diverso dal comune dell’assistito – del fratello/sorella del soggetto richiedente, viene considerato impedimento all’attività di assistenza al disabile da parte degli stessi.

4) Motivi di salute

Quest’’Ufficio, tenuto conto delle disposizioni del CCNI, in particolare degli artt. 7, punto V e 9, non considererà, quale motivo ostativo all’assistenza al disabile, una generica motivazione di salute e, dunque, sarà necessario che dalla documentazione prodotta emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive di impedimento all’assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle ASL, la totale inabilità, o si documenti, con certificato rilasciato da un medico in servizio presso l’ASL, l’oggettiva impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del coniuge del disabile o di altro familiare.

5) Convivenza e ragioni oggettive di impedimento all’assistenza – docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI.

Premesso che nell’ipotesi della convivenza, tra il figlio individuato come referente unico richiedente la precedenza e il genitore disabile, non occorre la dichiarazione di impedimento all’assistenza dei fratelli/sorelle, si precisa che il richiedente dovrà documentare tale condizione familiare con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.
Riguardo alla convivenza si richiama l’attenzione su quanto previsto dalla nota (8) all’art. 7 del C.C.N.I., che si trascrive: ”Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo – stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. n. 3884).”
Si chiarisce che nel caso della convivenza dovrà essere stato effettuato il relativo adempimento anagrafico presso il comune di riferimento.

Non sarà riconosciuta la precedenza ad alcuno dei figli qualora, oltre al richiedente, convivano con il genitore disabile, un altro/i figlio/i o il coniuge del disabile – primo soggetto obbligato per legge all’assistenza – non impedito all’assistenza per motivi oggettivi.

Le ragioni “esclusivamente” oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all’assistenza con autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Per gli impedimenti derivanti da situazioni professionali dei familiari/attività svolte e da motivi di salute cfr. punti 2) e 4) precedenti.

6) Figlio referente unico/condizioni

Nell’ipotesi di figlio referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) documentata impossibilità del coniuge del disabile – primo soggetto obbligato per legge – di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi (valgono le precisazioni appena fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui al punto 5);
b) impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.
c) essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.
Nel caso in cui il riconoscimento dei benefici ex art. 33, cc. 5 e 7 della L. 104/92 intervenga da parte della ASL dopo il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento (2012-13) sono valide anche le richieste di fruizione dei permessi prodotte dopo tale data, ma, comunque, entro il 9 aprile 2013; tale situazione va, inequivocabilmente, evidenziata nell’autocertificazione (cfr. nota 9 art. 7 C.C.N.I.).

L’autodichiarazione del referente unico che ha richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero il congedo straordinario ex art. 42 D.L.vo 151/2001, e l’attività di assistenza con carattere di unicità dello stesso, così come le autodichiarazioni concernenti i predetti punti a) e b), da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, dovranno essere rese ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Al riguardo l’Ufficio IX si riserva di effettuare accertamenti a campione alla luce anche di quanto previsto dalla L. 183/2011.

7) Obbligo della Prima Preferenza per i richiedenti la precedenza ex L. 104/92 – docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI.

Si ricorda che la precedenza viene riconosciuta limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che venga espressa come 1^ PREFERENZA il predetto comune.

L’obbligo della preferenza relativa all’intero comune permane in ogni caso e cioè, sia se si intende richiedere il solo comune ove è domiciliato il soggetto disabile (la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in esso) e sia quando vengano richiesti anche altri comuni. Pertanto, in mancanza dell’indicazione dell’intero comune ove risulti domiciliato il disabile come prima preferenza, la domanda di trasferimento sarà considerata come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

In relazione all’autodichiarazione relativa all’elezione del domicilio dei familiari – da rendere da parte dei docenti beneficiari del punto V dell’art. 7 del CCNI con le modalità sopra evidenziate – si richiama la nota (2) dell’art. 4 dell’O.M. n. 9 del 13.03.2013 sulla mobilità: “Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità”.
Al riguardo si chiarisce che dovrà essere stato effettuato il relativo adempimento anagrafico presso il comune di riferimento.

La particolare condizione fisica del disabile assistito dal personale di cui al punto V dell’art. 7 del CCNI deve avere carattere permanente; tale disposizione non si applica nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto anni;

8) Trasferimenti interprovinciali personale neo immesso in ruolo: applicazione art. 9, comma 21 della legge n. 106/2011 – deroghe

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza al personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il giorno 11 marzo 2013.
Relativamente al predetto punto V dell’art. 7 del C.C.N.I. si fa presente che anche ai figli che assistono un genitore in situazione di gravità, che documentino il diritto alla precedenza ex legge 104/92, è consentito proporre domanda di trasferimento interprovinciale – in deroga al vincolo quinquennale di cui alla legge n. 106/2011 -, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato C.C.N.I. sulla mobilità. Il medesimo personale, però, potrà usufruire della precedenza esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale, cfr. art. 7 – punto V.

Si evidenzia, ai fini della presentazione delle domande di mobilità e della formazione delle graduatorie dei soprannumerari, che il periodo di servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’Infanzia è valutabile per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (ciò in deroga a quanto previsto dall’art. 485 del DPR 297/94 – vedi nota di quest’Ufficio prot. n. 4003/1 del 24.03.2009).

La circolare

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