Mobilità 2013/14: come calcolare l’anzianità di servizio di ruolo nelle domande di trasferimento

Di Lalla
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di Paolo Pizzo – Vi indichiamo come calcolare l’anzanità di servizio sez. D punto 1 (lettere A e A1) della domanda di trasferimento. Indicazioni anche per i ricorsi "pettine".

di Paolo Pizzo – Vi indichiamo come calcolare l’anzanità di servizio sez. D punto 1 (lettere A e A1) della domanda di trasferimento. Indicazioni anche per i ricorsi "pettine".

PREMESSA

  • Nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso.
  • La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Da posto di sostegno a posto comune (e viceversa) nell’ambito dello stesso ruolo (es. da AD02 ad A037 e viceversa; o da AD00 ad A043 e viceversa) si tratta di trasferimento (non di passaggio di ruolo).

Ricordiamo che per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto (tale vincolo non si applica nella mobilità professionale per il passaggio di ruolo da posti di sostegno a posti di sostegno).

ANZIANITÀ

LETTERA A) 6 PUNTI PER OGNI ANNO EFFETTIVAMENTE PRESTATO

L’anzianità di servizio di cui alla lettera A) attribuisce 6 punti per ciascun anno di servizio e corrisponde alla casella 1 del modello di domanda (Istanze Online) “Anzianità di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza”.

In tale casella si deve riportare il numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dal docente dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza.

Tale casella non andrà compilata dal neo immesso in ruolo l’1/9/2012 che non vanta quindi anni di ruolo effettivamente prestati (quello in corso infatti non può essere valutato), a meno che non abbia una nomina giuridica riferita ad anni precedenti a quello in corso (es. 2011/12) coperti però da effettivo servizio (almeno 180 giorni). In questo caso l’anno giuridico coperto da servizio va inserito nella casella 1 del modello di domanda e riportato nell’allegato D, sez. A “Anni __ derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza”.

Nell’anzianità di servizio di cui alla lettera A) vanno dunque ricompresi e riportati nell’allegato D nella sez. 1A e nella casella 1 del modulo di domanda:

  • Tutti gli anni di servizio comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.
  • Il servizio prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
  • Il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica si attribuiscono 6 pp. anche per ogni anno effettivamente prestato in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra.

ES.

Un docente immesso in ruolo nel 2007/08 ottiene nel 2009/10 passaggio di cattedra dalla A036 alla A037. Si accinge ora, entro il 9 aprile 2013, ad effettuare trasferimento (provinciale o interprovinciale) per la A037 (di attuale titolarità). Ci chiede come deve considerare gli anni di ruolo nella A036. Li deve considerare senza nessuna differenza: gli anni dal 2007/2008 al 2011/12 (questo in corso non si valuta) valgono tutti pp. 6. e riportati nella casella 1 del modello di domanda.

Ricordiamo invece che ciò non avviene in caso di passaggio di ruolo:

Nell’ambito delle operazioni di mobilità (scadenza 9 aprile) il servizio in altro ruolo va sempre valutato punti 3 (non 6) anche se superiore a 4 anni, per tutti gli ordini e gradi, senza nessuna riduzione (es. da infanzia a I o II grado o da Primaria ad Infanzia ecc. saranno sempre valutati pp. 3 per ogni anno di servizio).

Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto: nel caso di passaggio da Infanzia a Primaria (e viceversa) e da I a II grado (e viceversa) il servizio è valutato come nelle operazioni di mobilità, sempre pp. 3 per ogni anno di servizio (anche se superiore a 4 anni); nel caso invece di passaggio da Infanzia/Primaria a I/II grado (e viceversa), es. passaggio di ruolo da Infanzia a I grado, va valutato 3 punti per ogni anno fino a 4 anni e poi 2/3 (2 pp.) per i periodi eccedenti.

Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell’entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.

Gli anni di ruolo derivanti dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.

ES.
Il docente che abbia ottenuto la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo attraverso i ricorsi a “pettine” o qualunque altro ricorso, dovrà inserire tali anni nell’allegato D tra i servizi di ruolo effettivamente prestati (sez. 1A) e riportare tale numero di anni nella casella 1 del modello di domanda. Supponendo quindi che un docente abbia avuta riconosciuta la retrodatazione giuridica al 2010, riporterà nella casella 1 del modello di domanda n. 2 anni di ruolo (2010/11 e 2011/12).

Il periodo trascorso dal personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell’art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento.

Nota bene

Tale periodo sarà valutato per intero (pp. 6 casella 1 del modello di domanda) se il docente è in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi. È valutato la metà (pp. 3 casella 2 del modello di domanda) se il docente è in servizio in altro ruolo.

Lettera A1: 6 pp. per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta ai pp. 6 di cui al punto A).

Tale servizio andrà riportato nella caselle 1B del modello D.

Nel caso in cui il docente abbia prestato servizio, dopo la nomina in ruolo, presso scuole dislocate in piccole isole gli anni di tale servizio dovranno essere conteggiati due volte.

ES.
Un docente ha prestato 5 anni di servizio di ruolo, di cui 1 anno su piccola isola. Tra la decorrenza economica e quella giuridica della nomina sono intercorsi 4 anni, di cui 2 coperti da servizio.

Si avrà:
servizio di ruolo … anni 5
servizio di ruolo su piccole isole … anni 1
retrodatazione giuridica coperta da servizio … anni 2
Totale anni 8.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato – salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

Gli altri casi del raddoppio del punteggio

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è
raddoppiato.
Tale servizio andrà riportato nella casella 4A del modello D.

Nota bene
Tale servizio sarà valutato il doppio solo se il trasferimento è richiesto per la tipologia di posti sopra indicati.

ES.
Se un docente chiede trasferimento da AD02 ad A037 (quindi da posto di sostegno a posto comune), tutto il servizio di ruolo effettuato su AD02 non sarà valutato il doppio. In questo caso tutto il servizio di ruolo di AD02 andrà riportato solo nella casella 1 del modulo di domanda e nella sezione 1A del modello D. Questo perché il servizio su AD02 verrà valutato 6 pp. per ogni anno prestato e non il doppio, in quanto il trasferimento si richiede per posto comune e non per posti sostegno.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Tale servizio andrà riportato nella casella 4A del modello D.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
Tale servizio andrà riportato nella casella 1C del modello D.

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