Ministero risponde a diffida su trattenuta TFS e TFR

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red – Il MIUR ha pubblicato una nota con la quale risponde alle lettere di diffida contro la trattenuta del 2,5% sugli stipendi dei pubblici dipendenti.

red – Il MIUR ha pubblicato una nota con la quale risponde alle lettere di diffida contro la trattenuta del 2,5% sugli stipendi dei pubblici dipendenti.

L’operazione era stata organizzata dalla FLCGIL contro sottrazione "ingiustificata del 2,5% sugli stipendi", ritenuta illegittima e per la quale aveva dato mandato al proprio ufficio giuridico in caso di risposta negativa da parte del ministero alla diffida per un’iniziativa legale.

Pubblichiamo la risposta del ministero alle lettere di diffida.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e AA.GG. Uff. 7

Roma, 23 Marzo 2012

Oggetto: Atti di diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modificazioni.

Pervengono a questa Direzione Generale, atti di diffida volti ad ottenere la cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modificazioni.
In proposito si precisa che il MEF Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, con nota del 13 febbraio 2012, ha chiarito che le modalità di calcolo del TFS non hanno subito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, alcuna variazione.
Peraltro, come è dato desumere dalle disposizioni dell’INPDAP emanate con Circolare n. 17 dell’8 ottobre 2010 e dal parere espresso dall’Ispettorato per la spesa sociale presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per i dipendenti in regime di TFR la retribuzione netta percepita resta immutata, in virtù della considerazione che, per gli evocati dipendenti, la contribuzione del 2,5% a carico del lavoratore non è dovuta.
Giova altresì richiamare il contenuto dell’art. 1 comma 3 del DPCM 20 dicembre 1999 secondo cui ”per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti ….omissis…. la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, a ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.”
La presente nota viene pubblicata sulle reti Intranet e Internet del Ministero, con preghiera da parte delle SS.LL. di massima diffusione tra il personale in servizio nelle strutture di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Coccimiglio

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