Il manuale del supplente temporaneo: convocazione tramite la piattaforma VIVIFACILE e contratti fino all’avente diritto

Di Lalla
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Paolo1974 – In attesa che le graduatorie d’istituto siano definitive e che i contratti da “avente diritto” si trasformino in contratti con data certa e definitiva, le scuole sono obbligate alla convocazione dei supplenti utilizzando la piattaforma VIVIFACILE. Quali sono le caratteristiche di tali convocazioni? In quali casi le scuole possono non utilizzare la piattaforma VIVIFACILE? È inoltre possibile rifiutare una supplenza fino ad avente diritto? E se sì ci saranno sanzioni sulle nuove graduatorie d’istituto?

Paolo1974 – In attesa che le graduatorie d’istituto siano definitive e che i contratti da “avente diritto” si trasformino in contratti con data certa e definitiva, le scuole sono obbligate alla convocazione dei supplenti utilizzando la piattaforma VIVIFACILE. Quali sono le caratteristiche di tali convocazioni? In quali casi le scuole possono non utilizzare la piattaforma VIVIFACILE? È inoltre possibile rifiutare una supplenza fino ad avente diritto? E se sì ci saranno sanzioni sulle nuove graduatorie d’istituto?

Un estratto su questo argomento dal Manuale del supplente temporaneo

Cap. III

Le scuole devono interpellare gli aspiranti a supplenze e riscontrarne la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “VIVIFACILE” che prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:

a) Messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l’aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b);
b) Messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.

Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).

L’utilizzo della procedura “VIVIFACILE” è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che:

a) Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00.
Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso (torneremo più avanti su questa tipologia di supplenza).
b) Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

·I dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
·Il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
·Le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:
·L’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
·La data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
[…]

Le scuole hanno l’obbligo di verificare che le comunicazioni inviate siano state ricevute dal destinatario della proposta di contratto. Il sistema, infatti, prevede l’avviso di ricezione al messaggio di posta elettronica certificata o
tradizionale.

Nei casi in cui però per qualunque motivo l’uso della piattaforma dovesse risultare non praticabile, le scuole devono provvedere alla convocazione mediante le metodologie tradizionali.
Pertanto solo nel caso in cui il sistema informatico non funzioni risulterà “giustificato” da parte della scuola l’invio ai candidati di una proposta di supplenza con metodo diverso da quello della comunicazione on–line.

Se la motivazione addotta dalla scuola sull’utilizzo del mezzo tradizionale (es. telefono) non venisse ritenuta adeguata da parte dei revisori in sede di controllo, si potrebbe configurare una responsabilità del dirigente scolastico per danno erariale.

Cap. IV

È possibile la stipula di contratti di supplenza fino “all’avente titolo” nei seguenti casi:
1. In attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto: La Nota prot. n. (AOODGPER) 18329 del 25 settembre 2007 afferma che “È appena il caso di evidenziare che in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto, per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche i Dirigenti Scolastici devono conferire le supplenze sulla base delle vecchie graduatorie “fino all’avente titolo”.
2. Assegnazione di un posto disponibile per l’intero anno in attesa dell’individuazione dell’avente titolo incluso nelle graduatorie ad esaurimento da parte dell’UST o della scuola polo.
3. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario fino a quando l’UST non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per quell’anno scolastico.
Nel caso di supplenze conferite sulla base delle precedenti graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili (es. rifiuto della supplenza o mancata presa di servizio dopo l’accettazione della supplenza) non producono effetti sulle nuove graduatorie.
• Es. Un docente che aveva a suo tempo rifiutato (anche per due volte nella stessa scuola) una supplenza “fino ad avente titolo”, ha pienamente titolo ad accettare lo stesso posto e nella stessa scuola per supplenza conferita dalle nuove graduatorie a titolo definitivo

Questo e altro ancora nella guida Il manuale del supplente temporaneo

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