Mancato versamento dei contributi: depenalizzazione parziale per ritenute previdenziali e assistenziali

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Con l’articolo 3, comma 6 del decreto legislativo numero 8 del 2016 si è prevista la depepnalizzazione per il mancato od omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con l’articolo 3, comma 6 del decreto legislativo numero 8 del 2016 si è prevista la depepnalizzazione per il mancato od omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tale articolo, che ha riscritto l’articolo 2, comma 1 del DL 463 del 1983 prevede la depenalizzazione parziale per due tipologie di omissione:




da una parte l’omissione di ritenute previdenziali e assistenziali per importi massimi di 10mila euro per cui si pagherà una sanzione amministrativa compresa tra 10mila e 50mila euro. Se si vuole evitare la sanzione si dovrà provvedere al versamento dei contributi omessi entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica di violazione

dall’altra per le omissioni di ritenute previdenziali e assistenziali di importo massimo superiore a 10mila euro l’illecito penale permane ed è prevista la reclusione fino a 3 anni e sanzioni fino a 1.032 euro. Per evitare l’illecito penale si dovranno versare i contributi omessi  entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica di violazione

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