Mancato pagamento degli stipendi ai precari: riconoscere risarcimento non inferiore a 100 euro per ogni mensilità di ritardo

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I primi sintomi di una grave crisi aziendale, di norma, sono i ritardi nel pagamento degli stipendi. E sono all'ordine del giorno i contenziosi in essere nel settore privato proprio per tale questione.

I primi sintomi di una grave crisi aziendale, di norma, sono i ritardi nel pagamento degli stipendi. E sono all'ordine del giorno i contenziosi in essere nel settore privato proprio per tale questione.

Non è sicuramente imputabile ad una crisi delle casse dello Stato, ma ad una cattiva gestione della Pubblica Amministrazione, quella che ha determinato un danno grave nei confronti di tantissimi lavoratori precari della scuola, i così detti supplenti brevi o saltuari.

Per mesi senza essere retribuiti, nonostante abbiano svolto il loro ordinario ed anche straordinario lavoro nella nostra scuola. Non pagati dal proprio datore di lavoro. Pare che entro la fine di gennaio 2016 percepiranno il dovuto, ma è il caso di rilevare alcune considerazioni.

Quando si realizzano ritardi nel pagamento degli stipendi, si agisce in giudizio anche per il pagamento degli interessi e non solo. Ad esempio gli interessi legali sui crediti di lavoro tardivamente soddisfatti vanno calcolati sulla somma capitale rivalutata di anno in anno così la Cass. 4/7/2001, n. 9036.

Oppure, in caso di tradivo adempimento dei crediti di lavoro subordinato, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello di soddisfacimentso del credito. (Cass. S.U. 29/1/01, n. 38).




Nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori, è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore ne domandi il risarcimento nell’eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c., salva la
possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito. (Cass. 15/4/2014 n. 8755).

Ma si è realizzato, con tale ritardo del pagamento, anche una grave offesa della personalità morale del dipendente attuata dal datore di lavoro direttamente od indirettamente, e ciò, dà luogo a una sofferenza morale, che è fonte di obbligazione risarcitoria per
responsabilità sia aquiliana, sia contrattuale ex art. 2087 c.c. (Trib. Milano 2 novembre 1999).

E dunque il risarcimento del danno morale in favore del soggetto danneggiato per lesione del valore della persona umana costituzionalmente deve essere garantito. (Cass. 21/6/2006 n. 14302).

Il danno che hanno maturato i precari brevi o saltuari è variegato, sicuramente vi è quello della reputazione professionale che ha comportato una diminuzione, anche potenziale, della considerazione da parte di tutto quel settore con il quale la persona interagisce
nel proprio ambito lavorativo, perché verranno considerati come precari di serie Z, senza diritti, personale che non conta nulla, che può essere pagato quando il sistema o la macchina lo decide. Cosa impensabile, ad oggi, nei confronti del personale ordinario di ruolo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 13.07.2009 ha stabilito che "allorquando si verifichi la lesione di tale immagine (reputazione professionale/commerciale ) è risarcibile oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica…liquidato in via equitativa tenendo conto delle circostanze del caso.

Però è anche vero che il danno recato alla reputazione, da inquadrare nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., deve essere inteso in termini unitari, senza distinguere tra "reputazione personale" e "reputazione professionale", non concepibili alla stregua di beni diversi e pertanto non suscettibili di distinte domande risarcitorie, trovando la tutela di tale diritto – a prescindere dall'entità e dall'intensità dell'aggressione o dal differente sviluppo del percorso lesivo – il
proprio fondamento nell'art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale. (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18174 del 25/08/2014)

Dunque se è vero in via di principio che il risarcimento del danno muove dalla logica di ristorare il “danneggiato” dalla perdita di un valore se, e nella misura in cui, questo sia stato subito, ricostituendo lo stato in cui il medesimo si sarebbe trovato in difetto di illecito.

E “Pertanto, l’accesso a una tutela risarcitoria non può prescindere da un’adeguata allegazione e prova del “danno”, e dunque della perdita da “reintegrare” nella sfera del danneggiato, imponendo un rigoroso accertamento sia del fatto illecito, sia del tipo di danno in concreto subito, nonché del nesso di causalità intercorrente fra evento dannoso e comportamento lesivo. (Trib. Cassino 5/11/2014)”, è anche vero che sarebbe cosa buona e giusta un provvedimento in autotutela da adottare da parte del MIUR con il quale si disponga in via equitativa una somma risarcitoria da far pervenire ai precari saltuari e brevi omni comprensiva dei danni subiti e patiti ed a titolo di risarcimento danno.

Ragionevole potrebbe essere una somma una tantum al netto non inferiore alle 100 euro per ogni mensilità di ritardo nel pagamento dello stipendio.

E quello che ci si augura è che tale situazione non abbia più luogo sia per una questione di rispetto nei confronti del personale supplente della scuola, che nei confronti del mondo tutto della scuola, perché la scuola è una cosa seria.

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