Malattia Docenti: si può riprendere servizio nel periodo estivo?

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Con la sentenza 16894 del 2015 la Corte di Cassazione  stabilisce che se il docente, dopo un periodo di malattia, non riprende servizio alla data intimatagli dal preside può vedere il suo impiego decaduto, anche se tale data è nel periodo estivo.

Con la sentenza 16894 del 2015 la Corte di Cassazione  stabilisce che se il docente, dopo un periodo di malattia, non riprende servizio alla data intimatagli dal preside può vedere il suo impiego decaduto, anche se tale data è nel periodo estivo.

Anche se non sono previste attività didattiche nel periodo di ripresa del servizio il docente è tenuto a presentarsi a scuola. Questo emerge dalla sentenza della Suprema Corte sul caso di un insegnante che, dopo un periodo di malattia, veniva diffidato dal dirigente scolastico a riprendere servizio alla data del 7 luglio, durante il periodo estivo in cui non sono previste lezioni e gli alunni non sono a scuola. Il docente si presentava a scuola con 5 giorni di ritardo non per riprendere servizio, poiché non prese neanche la briga di firmare il registro delle presenze, ma per altri motivi amministrativi di suo interesse.




Se il dipendente non riassume il servizio, senza giustificato motivo,  entro il termine fissato e intimatogli dal dirigente scolastico, è prevista la decadenza dell’impiego.

Dopo il provvedimento del dirigente scolastico il docente impugno la decisione facendo notare che in assenza di attività didattiche la sua presenza a scuola doveva essere intesa come volontà di non abbandonare il servizio, ma sia i giudici in primo e in secondo grado, che quelli della Corte di Cassazione non hanno dichiarato ammissibile il ricorso del docente sottolineando che anche se nel periodo estivo non sono programmate attività didattiche il docente deve presentarsi a scuola nel giorno indicato nella diffida a prendere servizio.

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