Malattia. Assenza durante l’orario di reperibilità è costata ad una docente 800 euro

WhatsApp
Telegram

Il Tribunale del Lavoro di Milano, con una sentenza del mese di gennaio del 2016, affronta un caso interessante.

Il Tribunale del Lavoro di Milano, con una sentenza del mese di gennaio del 2016, affronta un caso interessante.

Una docente di sostegno nel corso dell'anno scolastico 2012-2013 dal 13/2/13 al 21.2.13 era assente dal lavoro per motivi di salute, come da certificato medico ove veniva indicato un luogo specifico per la reperibilità per la visita fiscale. In data 21/2/13 la docente aveva in programma una visita diagnostica terapeutica fuori sede e per recarsi il loco doveva partire con l'aereo e l'arrivo era previsto in corrispondenza dell'orario di reperibilità, salvo che, al risveglio, a dire della ricorrente si verificava un peggioramento delle condizioni di salute e non avendo modo di stabilire con certezza la partenza si trovava nella impossibilità di avvisare l'istituto scolastico del cambio del luogo di reperibilità, delegando quindi a tale incombenza il marito che difatti avvisava la scuola con una telefonata indicando quale luogo per la reperibilità l'abitazione della ricorrente.




Nella giornata del 21/2/13, veniva disposta la visita fiscale presso la residenza di originaria e non quella comunicata successivamente dal marito e in quella occasione il medico, accertata la sua irreperibilità, la invitava a presentarsi il giorno successivo allorquando si presentava il marito rappresentando l'intervenuto ricovero in ospedale. Il dirigente scolastico richiedeva alla ricorrente le proprie giustificazioni sulla irreperibilità alla visita e in tale occasione la lavoratrice rappresentava altresì di avere inviato documentazione medica che la autorizzava ad allontanarsi dal domicilio in forza della patologia; nondimeno, con decreto, veniva decretata la sua assenza ingiustificata alla visita di controllo e la decadenza dal diritto ad ogni trattamento economico ivi considerato.

Il Tribunale di Milano rileva che “ innanzitutto il C.C.N.L. di settore, all'articolo 17, comma 13, prevede espressamente l'obbligo per il dipendente, durante l'assenza per malattia, di dare immediata comunicazione al datore di lavoro dell'eventuale diversa dimora così come l'articolo  55 septies D.Lgs. n. 165 del 2001  prevede analoga disposizione. (…)

In proposito risulta del tutto inconferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità citata dalla parte ricorrente in ricorso che valorizza, di fatto, la possibilità di giustificare l'assenza alla visita di controllo nei casi di forza maggiore ovvero in ogni caso in cui l'assenza stessa sia stata determinata da indifferibili necessità dell'assicurato.

Al contrario, nel caso in esame, la precedente programmazione della visita nonché l'acquisto del biglietto aereo rendono evidente la grave omissione della lavoratrice nel non informare l'istituto scolastico che, pertanto, correttamente, ritenuta ingiustificata l'assenza, decretava la decadenza dal trattamento economico di malattia” il Tribunale di Milano, respingeva il ricorso della docente e la condannava a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquidava in complessivi Euro 800,00 oltre accessori.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile