Licenziamento di un dipendente Miur nullo perchè il Collegio non era perfetto. I criteri della Cassazione

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E' stata pubblicata una sentenza della Cassazione 26-04-2016, n. 8245 ove si affronta una questione importante, a livello procedurale. Poiché spiega quando un collegio debba ritenersi perfetto o meno.

E' stata pubblicata una sentenza della Cassazione 26-04-2016, n. 8245 ove si affronta una questione importante, a livello procedurale. Poiché spiega quando un collegio debba ritenersi perfetto o meno.

La questione ha origine da un licenziamento comminato dal MIUR ed impugnato e ritenuto nullo poiché adottato all'esito d'un procedimento disciplinare viziato dal fatto che l'Ufficio per esso competente ha provveduto all'audizione del lavoratore solo con due dei tre componenti dell'ufficio medesimo, pur, in base al testo letterale legislativo in questione pare non essere previsto nulla del genere dal cit. art. 55 bis, che si limita a disporre che ciascuna amministrazione individui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.




La Cassazione afferma che “Si premetta che la questione se sia sempre necessaria la partecipazione di tutti i componenti d'un organo collegiale per la validità delle relative deliberazioni va risolto caso per caso in base al diritto positivo, non potendosi al riguardo trarre dall'ordinamento un principio generale nè richiamare semplicemente l'antico brocardo secondo cui duo non faciunt collegium, principio (generale) che può invece essere riconosciuto solo per la fase relativa alla costituzione dell'organo collegiale, non essendo dubitabile che esso non possa legittimamente operare se non si sia costituito mediante la nomina di tutti i suoi componenti (cfr. Cass. n. 1421/2000, richiamata, in seguito, da Cass. n. 8969/2000 e da Cass. n. 15056/2000). Anche la giurisprudenza amministrativa è consolidata nello statuire che il collegio perfetto non è un modello indispensabile per gli organi collegiali amministrativi, dovendosi avere riguardo alle peculiarità della relativa disciplina (Cons. Stato n. 2500/14; Cons. Stato n. 3363/11).(…)

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, si limita a stabilire che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2.(…) Uno dei criteri più sicuri per individuare il carattere perfetto d'un collegio operante presso una pubblica amministrazione è dato dalla previsione di componenti supplenti accanto a quelli effettivi, essendo lo scopo della supplenza quello di garantire la continuità e la tempestività di funzionamento del collegio medesimo, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componenti. Significativa in proposito è la costanza della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato n. 324/06; Cons. Stato n. 543/06; Cons. Stato n. 5359/05). Altro criterio identificativo d'un collegio perfetto si ricava dal riflettere la sua composizione professionalità complementari tra loro, sicchè ogni componente è infungibile rispetto agli altri (cfr. Cons. Stato n. 524/07; Cons. Stato n. 400/07; Cons. Stato n. 543/06; Cons. Stato n. 5139/02).

Infatti, il principio del collegio perfetto – e, dunque, della necessaria presenza di tutti i membri della commissione – concerne solo le attività valutative e deliberative vere e proprie (rispetto alle quali sussiste l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il proprio contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale ) e non anche quelle preparatorie, istruttorie o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso (cfr., nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato n. 5187/15; Cons. Stato n. 40/15).(…)

Non diversa è la giurisprudenza (di questa Corte Suprema) là dove statuisce che anche un organo collegiale composto da tre persone, una volta che sia stato regolarmente costituito, può legittimamente deliberare purchè il numero dei componenti non scenda al di sotto del quorum, con la conseguenza che esso può funzionare anche con la sola presenza di due, sempre che la legge che ne disciplina il funzionamento non preveda diversamente (conf. Cass. n. 15129/04; Cass. n. 12107/04).

Infine, se è vero che il funzionamento d'un organo collegiale deve necessariamente essere pluripersonale, non potendosi trasformare in organo monocratico in quanto la monocraticità elude le ragioni stesse di efficienza amministrativa e imparzialità che hanno suggerito la composizione collegiale (cfr., in motivazione, Cass. n. 24157/15), nondimeno nel caso in oggetto il carattere pluripersonale dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è stato rispettato (all'audizione del lavoratore incolpato erano presenti due dei tre componenti l'ufficio)."

Quindi, in conclusione questi sono i tre principi della Corte di Cassazione per qualificare un collegio come perfetto o meno:

a) tranne che in caso di organi giurisdizionali un collegio deve intendersi come perfetto solo quando la legge, esplicitamente o implicitamente, lo disponga; 

b) in un collegio perfetto la presenza di tutti i suoi componenti è necessaria soltanto per le attività decisorie e non anche per quelle preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall'intero consesso;

c)  in nessun caso un collegio può operare in composizione monopersonale.

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