Legge di stabilità, salvi permessi 104 per pensione anticipata. Conferma blocco rivalutazione pensioni

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dp – Approvata la legge di stabilità, affrontiamo l’analisi del testo definitivo. Per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni ci sono state delle novità, anche se non quelle sperate. Partiamo dai permessi 104.

dp – Approvata la legge di stabilità, affrontiamo l’analisi del testo definitivo. Per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni ci sono state delle novità, anche se non quelle sperate. Partiamo dai permessi 104.

Infatti, ricordiamo, che la riforma Fornero aveva escluso dal calcolo per la pensione anticipata (con età contributiva, ma prima dei 62 anni, penalizzazione non valida in fase transitoria fino al 2017), sia i permessi AVIS che della Legge 104 per accudire i familiari in difficoltà, che non venivano più considerati "prestazione effettiva". Tra questi ultimi si elencavano, invece:  la maternità obbligatoria, la malattia, l’infortunio, la cassa integrazione ordinaria e il servizio militare.

I permessi AVIS erano già stati esclusi da tale penalizzazione, con un emendamento al DL 101/2013. Per i permessi Legge 104 si è dovuto attendere la legge di stabilità. Quindi all’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  saranno aggiunte le seguenti parole: "nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104", ristabilendo un principio di civiltà.

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Per quanto riguarda le pensioni più in generale, sono state apportate delle modifiche alle penalizzazioni della rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Infatti, sono stati esclusi, quindi avranno rivalutazione al 100% nel triennio 2014-2016, i trattamenti pensionistici solo nel caso di assegni di importo fino a tre volte il minimo Inps; all’aumentare dell’importo, prevista la riduzione della rivalutazione.

Per il resto, tutto invariato:

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione  automatica dei trattamenti pensionistici,  secondo  il meccanismo stabilito  dall’articolo  34,  comma  1,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

  •  nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori  a tre volte il trattamento minimo INPS. Per  le  pensioni  di  importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica spettante  sulla  base  di quanto previsto dalla presente lettera,   l’aumento   di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 90  per  cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori  a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di  importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica spettante  sulla  base  di quanto previsto dalla presente lettera,   l’aumento   di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 75 per  cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori  a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di  importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica spettante  sulla  base  di quanto previsto dalla presente lettera,   l’aumento   di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 50 per  cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori  a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014,  non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: “Per le medesime finalità”.

Inoltre, la corresponsione del TFR sarà divisa in due rate per gli importi superiori ai 50 mila euro, come già per le cifre superiori ai 90 mila euro, mentre la rateizzazione diventa tripla nel caso di importi di 100mila euro, come era già per gli importi di 150mila. Un provvedimento che colpisce anche i lavoratori della scuola, dal momento che per raggiungere la cifra minima per la rateizzazione (50mila euro) ci vogliono circa 30anni di contributi. Rateizzazione che riguarderà i lavoratori in pensione a partire dal 2014.

Modifiche, per quel che può riguardare la scuola, al contributo di solidarietà, sulle pensioni superiori a 90.000 euro lordi annui,  viene fissato in una quota pari al:

  • 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui);
  • 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui);
  • 18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese).

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