Legge stabilità, non solo blocco dei contratti. Per dipendenti pubblici interventi su indennità Tfr e pensioni

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red – Per i dipendenti pubblici, la legge di stabilità, da poco varata dal Governo, è una miniera piena di sorprese. In essa non c’è soltanto il blocco dei contratti fino al 2014.

red – Per i dipendenti pubblici, la legge di stabilità, da poco varata dal Governo, è una miniera piena di sorprese. In essa non c’è soltanto il blocco dei contratti fino al 2014.

In un elenco puntato, gli interventi che riguardano la PA:

  1. oltre al fermo della contrattazione fino a tutto il 2014 e, di conseguenza, la progressione di carriera con relativo aumento stipendiale
  2. la perdita dell‘indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2013-2014
  3. la rateizzazione del Tfr, che sarà corrisposto in due rate per gli importi superiori ai 50 mila euro, come già per le cifre superiori ai 90 mila euro.
  4. il blocco della rivalutazione delle pensioni. Per gli assegni di importo superiore ai tremila euro, non ci sarà più la rivalutazione automatica con l’adeguamento al costo della vita. Inoltre, l’adeguamento sarà al 90% per quelle superiori a tre volte il trattamento minimo Inps, al 75% per quelle superiori a quattro volte il minimo, e al 50 % per quelle superiori a cinque volte il minimo.

Gli articoli relativi alla pensione

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Il comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppresso

Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole: “60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;

b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”. 3. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

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