IRC, non è titolo valido per accedere ai PAS. Sentenza Tar Catania

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Con la sentenza del 22 ottobre 2014 il Tar di Catania ribadisce che l’insegnamento della religione cattolica non costituisce un titolo di servizio che permetta l’accesso ad altre abilitazioni.

Con la sentenza del 22 ottobre 2014 il Tar di Catania ribadisce che l’insegnamento della religione cattolica non costituisce un titolo di servizio che permetta l’accesso ad altre abilitazioni.

La sentenza 2771/2014 va a chiudere una vicenda iniziata nel 1999 quando una insegnante di religione cattolica aveva presentato ricorso al Tar  per l’annullamento del provvedimento del 29 novembre 1999  numero 153/1999 con il quale il Provveditorato agli studi di Catania aveva disposto la sua esclusione dalla sessione di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria motivandola con l’invalidità dell’insegnamento della religione cattolica come servizio “in quanto non prestati su posti di ruolo, né relativi a classi di concorso”.

Il Tar di Catania, con la sentenza in oggetto stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica, però, non è equiparabile alle altre materie che fanno parte del processo formativo della pubblica istruzione poiché tale insegnamento non è riconducibile a scelte didattiche ma ad un impegno assunto dallo Stato nei confronti della Chiesa come Ente sovrano. Essendo l’insegnamento della religione cattolica, poi, disciplinato una modalità di reclutamento che non permette le ingerenze dell’Amministrazione scolastica ma resta appannaggio dell’ordinamento ecclesiale.

Nella sentenza si legge che “le particolari modalità di reclutamento dei docenti di religione da parte dell'ordinamento ecclesiale senza ingerenze da parte dell'Amministrazione scolastica, l'inesistenza di un ruolo che li ricomprenda e la circostanza che i contenuti del loro insegnamento non siano curriculari e i relativi programmi non siano soggetti ad approvazione da parte dello Stato, inducono ad escludere i dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente, come già ritenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 343/1999.”.

Si sottolinea altresì nella sentenza del Tar di Catania che “L'insegnamento non costituisce una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere. Difatti, nello stesso contesto normativo, il legislatore ha disposto che il servizio riferito ad un insegnamento diverso da quello inerente al concorso non sia valutato quale titolo (art. 2, comma 17, del decreto-legge n. 357 del 1989)."

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