Interpellanze, Ordini del Giorno e Risoluzioni per Ata-itp ex enti locali: basta promesse chiediamo “i fatti”

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

inviato da Vincenzo Loverso – Pregiatissimi Onorevoli, Vi inoltro la presente lettera nella speranza di poter destare la Vs. attenzione sullo stato disastroso in cui versa il personale ATA transitato ai ruoli dello stato dall’01/01/2000 ai sensi dell’art.8 della legge 124 del 1999.

inviato da Vincenzo Loverso – Pregiatissimi Onorevoli, Vi inoltro la presente lettera nella speranza di poter destare la Vs. attenzione sullo stato disastroso in cui versa il personale ATA transitato ai ruoli dello stato dall’01/01/2000 ai sensi dell’art.8 della legge 124 del 1999.

Con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un’interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali; determinando l’obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie

In questi anni (ben 13) siamo stati ricevuti da tutte le forze politiche e tutti hanno promesso la risoluzione del nostro caso presentando Interpellanze, Ordini del Giorno e Risoluzioni . Con la Risoluzione n. 8-00196 del 25 luglio 2012 , approvata nella XVI legislatura in Commissione XI ° il Governo si era impegnato affinché, entro tempi brevi, si giungesse ad una equilibrata risoluzione della vicenda, con l’obiettivo di realizzare una definitiva soluzione dell’annosa problematica del personale ITP e del personale ATA, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche.

Dopo le sentenze europee, che, hanno duramente condannato il comportamento del governo italiano, è assolutamente prioritario che il tristemente famoso comma 218 della Finanziaria 2005, che stravolse la finalità dell’art.8 della legge 124/99, venga abolito e, sia inserita nella normativa italiana un articolo di legge che confermi la ricezione della giurisprudenza europea, ossia, che, i lavoratori ATA-ITP ex EE.LL. hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità per intero, senza ulteriori trucchi.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo(Cedu-Sentenza Agrati-) il 7 giugno 2011, ha sentenziato che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo, tale articolo dice chiaramente: “l’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi interpretative – retroattive per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa”, condannando quindi , tra l ’altro, l’Italia a liquidare, in quel processo, un milione e ottocento mila euro 124 colleghi ricorrenti. Tre mesi dopo – il 6 settembre 2011 – giunse un’altra sentenza (Scattolon ) favorevole per gli Ata e Itp ex enti locali. Questa volta fu la Corte di Giustizia Europea (LUSSEMBURGO) che stigmatizzava il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti.

La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d’azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) “siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento .
Quindi a questo punto chiediamo “i fatti”.

Testo dell’emendamento che il Comitato Nazionale Ata-Itp ex enti locali propone alle forze politiche da inserire nel dl 104/13 in discussione alla camera :

-ART. … Personale ATA e ITP ex dipendente degli enti locali trasferito allo Stato

1. Il comma 218 dell’art. 1 della L. 23 Dicembre 2005, n° 266, è abrogato.

2.Al personale di ruolo e in quiescenza dopo l’1/1/2000 dell’art. 8 della L. 3 maggio 1999, n°124,trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnati tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.

Ora è arrivato il momento di mantenere le promesse. Si attendono perciò da tutte le forze politiche presenti in parlamento e che in questi anni ci hanno manifestato solidarietà ed impegni alla risoluzione della nostra problematica che ha gettato sul
lastrico e nella disperazione migliaia di lavoratori comportamenti conseguenti nella fase di discussione nel DL 104/2013.

Distinti Saluti

http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri