Incompatibilità, non è possibile cumulare rapporti di impiego pubblico. Docente assunto in altro ente deve lasciare la scuola

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L'USR Toscana ha espresso un parere in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici e al divieto di cumulo di impieghi pubblici. 

L'USR Toscana ha espresso un parere in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici e al divieto di cumulo di impieghi pubblici. 

L'USR ha espresso il citato parere in riferimento alla situazione di un docente che, per l'a.s. 2015/16, ha usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita della quale, scrive l'USR stesso, non si comprende la natura attesa la contraddittorietà degli atti in possesso dello scrivente, in quanto dal fascicolo personale del docente l'aspettativa risulta essere quella prevista dall'art. 26 della legge n. 448/98, mentre dalla richiesta di aspettativa formulata dal docente del 15/07/2015 risulta che lo stesso avesse richiesto l’aspettativa di cui all’art. 18 co. III del vigente CCNL comparto scuola “ per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa presso l’ENEA.

A prescindere dalla suddetta "confusione", relativamente alla quale l'Ufficio regionale toscano procederà alle opportune verifiche, nel parere vengono poi fornite indicazioni di carattere generale relative al  regime delle incompatibilità e vengono ricordate quelle che sono le norme in materia: art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001; DPR 10 gennaio 1957 n. 3; art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'USR, dopo il suddetto richiamo alla normativa di riferimento,  focalizza la sua attenzione sul caso specifico, richiamandosi al sopra riportato art. 508 del decreto legislativo n. 297/94, nella parte in cui viene dichiarata la non cumulabilità di rapporti di impiego pubblico (comma 7): il docente in questione, infatti, è stato assunto presso l'ENEA che è appunto un ente pubblico di ricerca.

Considerato che il docente ha usufruito dell’aspettativa da parte dell’Istituto Scolastico per realizzare l’esperienza di diversa attività lavorativa per tale servizio (presso l'ENEA), ha comunicato all’Amministrazione l’assunzione del suddetto impiego, la volontà di dimettersi dal ruolo di personale docente nonché l’incompatibilità degli stessi, la normativa applicabile pare essere quella del summenzionato art. 508 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 con conseguentecessazione di diritto dall’impiego di docente.  Queste le conclusioni dell'USR.

A coloro i quali, dunque, dovessero trovarsi in una situazione come quella sopra descritta (ossia docente che richiede e usufruisce dell'aspettativa per svolgere un'altra esperienza lavorativa e poi comunica la volontà di dimettersi da scuola) si applica il citato articolo 508. 

Parere

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