Immissioni in ruolo fase B: supplente nominato fino al 30 giugno non deve scegliere sede servizio. Nota Miur

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Come ampiamente anticipato da OrizzonteScuola, il Miur pubblica una nota in cui chiarisce ufficialmente le modalità di assegnazione della sede di servizio.

Come ampiamente anticipato da OrizzonteScuola, il Miur pubblica una nota in cui chiarisce ufficialmente le modalità di assegnazione della sede di servizio.

Per i soggetti assunti in ruolo nella Fase B l'assegnazionedella sede di servizio awiene al termine della stessa fase di assunzione, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie.

In tal caso l'assegnazione avviene all' 01/09/16, per i soggetti impegnati in supplenze annuali (fino al 31/08), e al 01/07/16 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondariadi secondo grado, per il personale titolare di supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/06).

Per quanto riguarda le assegnazioni con decorrenza 01/09/16 le sedi di servizio saranno attribuite al personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione dei medesimi alla procedura di mobilità territoriale relativa all'a.s. 2016/17.

Per quanto concerne invece le assegnazioni con decorrenza 01/07/16 le sedi di servizio saranno attribuite entro tale data dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base delle indicazioni operative che ciascun USR diramerà.

La partecipazione alle operazioni di trasferimento per l'acquisizione della sede definitiva partirà, in ogni caso e come per i passati anni scolastici, dall'ambito provinciale

I Dirigenti degli Uffici Scolastici, completata la fase di conferimento delle supplenze al personale docente prevista per il giorno 8 settembre p.v., tramite apposita funzione del Sistema Informativo, potranno conoscere attraverso apposita funzione se al personale nominato in ruolo nella fase B è stata conferita una supplenzafino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra comunicato si conferma che non si rende necessario, nell'attuale fase e presso gli Uffici Scolastici Regionali di destinazione, la scelta della sede scolastica del personale nominato in ruolo e che sia stato nominato supplente per l'a.s. 2015/16 fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche.

La nota Miur

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